La Legge n. 416/1981
Con la legge n. 416 del 5 agosto 1981 si realizza una svolta epocale nella regolazione del settore editoriale e nella politica di sostegno all’editoria. Si passa, infatti, da un complesso di interventi straordinari e contingenti ad un intervento pubblico organico e stabile.
La legge è divisa in due titoli principali: il primo contiene la “disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici” ed è senza dubbio la parte più innovativa. Nasce, infatti, la prima normativa antitrust In Italia con una serie di disposizioni che derogano alla disciplina civilistica in materia di società.
Il legislatore del 1981 costruisce lo strumento più efficace per la lotta alle concentrazioni editoriali nel settore della stampa. Vieta le posizioni dominanti nella stampa quotidiana e porta, finalmente, a compimento il comma 5 dell’articolo 21 della Costituzione con una precisa normativa sulla trasparenza proprietaria.
Il secondo titolo della legge n. 416 contiene la normativa sulle provvidenze, con molti elementi di novità rispetto alle normative precedenti.
Bisogna tenere presente che il titolo primo prevede tutta una serie di adempimenti la cui mancata osservanza pregiudica la concessione delle provvidenze di cui al secondo titolo. Obbligate a tali adempimenti sono principalmente le imprese editrici di giornali quotidiani, alle quali si aggiungono le imprese editrici di periodici e riviste che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze non meno di 5 giornalisti a tempo pieno; si aggiungono anche le agenzie di stampa a livello nazionale. A tutti i soggetti obbligati viene dato il termine di due anni per adeguarsi alle nuove regole sulla trasparenza proprietaria.
In tal senso, la norma fondamentale è quella di cui all’articolo 21 della legge n. 416, che stabilisce l’immediata decadenza dalle provvidenze in caso di violazione degli obblighi di cui al titolo 1.
Gli editori sono obbligati, in primo luogo, all’iscrizione al Registro nazionale della stampa e al deposito del bilancio presso il Servizio Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sono esentati da tali obblighi i quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua straniera, nonché le riviste con periodicità mensili che pubblichino meno di 12 numeri l’anno. Questi giornali sono obbligati solamente all’iscrizione nel Registro Nazionale della stampa.
Le caratteristiche del nuovo tipo di sostegno economico che la legge n. 416 intendeva realizzare erano la provvisorietà, con una previsione originaria di vigenza della normativa sui contributi limitata a 5 anni, e la finalità del risanamento definitivo delle imprese editoriali. In parole povere, era opinione del legislatore che la crisi del settore editoriale, seppur strutturale e non meramente contingente, richiedesse interventi di ristrutturazione dei servizi e degli organici nell’intento di abbassare il livello, spesso insostenibile, dei costi.
Si trattava, quindi, di un aiuto pubblico eccezionale e transitorio, che doveva risolvere definitivamente la crisi del settore. L’obiettivo finale era rendere il settore autosufficiente e autonomo.
Proprio per questo, il legislatore decide di liberalizzare il prezzo dei giornali, anche se in prospettiva. La liberalizzazione, infatti, viene definitivamente attuata con decorrenza dal 1° gennaio 1988 attraverso la legge numero 67 del 1987. Nel periodo di vigenza della legge n. 416 era libero il prezzo dei periodici.
In quel periodo, se un editore di quotidiani avesse deciso di fissare autonomamente il prezzo, avrebbe dovuto rinunciare alla contribuzione pubblica. In relazione alle sovvenzioni, la legge n. 416/81 prevede, in primo luogo, la creazione di contributi “diretti”.
Si definiscono contributi “diretti” quelli in cui il finanziamento viene erogato dallo Stato, o in generale dall’ente pubblico, all’editore.
Anche per la stampa periodica, l’unica a registrare in quegli anni un andamento positivo passando da 32 testate con una diffusione globale annua di 196 milioni di copie, a 46 testate con una diffusione globale annua di 346 milioni di esemplari, viene stanziato un contributo in relazione alla quantità di carta utilizzata, in misura decrescente a seconda dei quantitativi consumati mensilmente.
Sempre con riferimento alle pubblicazioni periodiche, la legge prevedeva, inoltre, un contributo a favore delle pubblicazioni di riconosciuto “elevato valore culturale”, le cui pagine pubblicitarie fossero state nell’anno precedente inferiori al 50%. L’assegnazione del contributo veniva rimessa ad un’apposita commissione, secondo criteri determinati dal Governo, sulla base di un parere espresso dalle commissioni parlamentari competenti per materia.
In terzo luogo, la legge prevedeva una forma di contribuzione per le pubblicazioni quotidiane e periodiche pubblicate all’estero, o edite in Italia, con periodicità almeno trimestrale, ma diffuse prevalentemente all’estero, anch’essa ripartita sulla base di criteri la cui determinazione veniva rimessa ad una decisione del Governo.
Infine, un contributo decrescente a seconda della loro dimensione operativa, era previsto anche a favore delle agenzie di stampa, sia a diffusione nazionale che a diffusione più limitata.
Si trattava, dunque, di un sistema di contributi assai articolato e complesso, dal punto di vista quantitativo assai rilevante, in cui si tentava di conciliare le esigenze di imprese editoriali di maggiore consistenza e presenza sul mercato con quelle della sopravvivenza e sviluppo delle imprese editoriali minori, sempre al fine di mantenere un adeguato livello di pluralismo.