Con una recente ordinanza, la n. 16911 del 25/6/2019, la Corte di Cassazione, sez. 3 civ., ha ritenuto che è esclusa la responsabilità del giornalista in relazione al titolo e all’occhiello di un articolo se egli è autore esclusivamente dell’articolo.
L’ordinanza mette in evidenza la novità della questione trattata «attinente la responsabilità per diffamazione a mezzo stampa dell’autore dell’articolo anche con riferimento al titolo di esso e la ascrivibilità ad esso dell’attività di titolazione».
Nel caso particolare sono stati ritenuti responsabili (e condannati al risarcimento dei danni) per il titolo di un articolo l’editore e il direttore della testata giornalistica, mentre è stata esclusa la responsabilità del giornalista in quanto il titolo non era a lui riconducibile.
L’ordinanza rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità «una violazione del canone di continenza formale può configurarsi anche sulla base della considerazione autonoma del titolo rispetto al testo dell’articolo giornalistico».
Infine, l’ordinanza richiama la recente giurisprudenza della Cassazione e precisa che essa «tende ad attribuire, anche in considerazione della circostanza che il titolo dell’articolo è sovente trovato per primo nelle richieste effettuate sui motori di ricerca in rete, una maggiore valenza al contenuto diffamatorio di esso, piuttosto che dell’intero articolo».
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