Il Garante per la protezione dei dati personali: diritto all’oblio e rimozione solo con interesse rilevante

Il Garante per la protezione dei dati personali interviene sul tema del diritto all’oblio, chiarendo che “per far rimuovere dal web un articolo di un defunto occorre che ci sia un effettivo interesse da tutelare e non vi siano ragioni rilevanti che entrino in conflitto con la rimozione dello scritto”. 

Il caso nello specifico riguarda un uomo che ha chiesto di rimuovere da un sito web e poi da Google, un articolo pubblicato a suo tempo dal padre, poi morto. Richiesta ritenuta infondata dal Garante perché non sono emersi “elementi tali da dimostrare la volontà del defunto di disconoscere il contenuto dello scritto e reputando invece necessario salvaguardarne la conservazione, quale testimonianza storica della sua vita ed espressione del suo libero pensiero”.

Il figlio, si era rivolto al sito e a Google per la rimozione dell’articolo; mentre Big G aveva deindicizzato subito l’url, il sito si era opposto e l’uomo aveva proposto reclamo al Garante chiedendo la cancellazione dell’articolo, ritenendo che il contenuto dello scritto fosse pregiudizievole per la reputazione propria e di altri componenti della famiglia.

L’uomo spiegava di agire anche nell’interesse del padre scomparso, sostenendo che lo scritto in questione sarebbe stato redatto da questi in un’epoca nella quale la malattia ne aveva già compromesso le facoltà mentali. 

Essendo trascorsi sedici anni dalla pubblicazione originaria dell’articolo e sei anni dalla morte dell’autore, il Garante ha ordinato al gestore del sito web di non rendere reperibile l’articolo tramite motori di ricerca esterni, per contemperare l’esigenza di conservazione dello scritto con l’interesse dei familiari in esso menzionati. 

Il diritto all’oblio deve essere il bilanciamento tra interesse pubblico e la dignità della persona che è alla base della nostra società civile. Il bilanciamento non è sempre facile, il GDPR, in vigore dal 25 maggio 2018, ha solo finito per confermare alcune norme che erano già state introdotte dalla giurisprudenza e dai Garanti. La novità introdotta dal Regolamento europeo 2016/679 risiede nel previsto dovere del titolare (quindi anche dei motori di ricerca) di informare i terzi dell’istanza di cancellazione.