GPDP sanziona quotidiano online: pubblicati dati personali senza consenso

Il GDPD (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ha sanzionato per 10mila euro l’editore di un quotidiano online per la pubblicazione di dati sensibili contenuti nel testamento di una nota attrice recentemente scomparsa.

La vicenda

Nella foto del testamento pubblicato, si leggevano chiaramente i dati personali del testimone, quali nome, cognome, data di nascita e residenza. Il reclamante nei giorni successivi alla pubblicazione è stato riconosciuto e rintracciato da conoscenti e giornalisti per ottenere più informazioni sull’accaduto.

Il testimone, dopo aver inutilmente chiesto la cancellazione dell’articolo, ha sporto denuncia al Garante della Privacy, che ha avviato la pratica di reclamo.

Il quotidiano ha giustificato la pubblicazione dell’articolo sostenendo che le generalità del testimone erano da considerare come parte integrante della notizia e del testamento. La pubblicazione era avvenuta per uno scopo meramente informativo.

Tuttavia, il GDPD non ha accolto l’argomentazione e ha infine imposto la sanzione.

La problematica

Il Garante ha dunque sottolineato con fermezza l’importanza di rispettare i limiti dell’essenzialità dell’informazione quando si tratta di pubblicare dati personali legati a fatti di interesse pubblico. I giornalisti sono tenuti a bilanciare il diritto del pubblico ad essere informato con il diritto alla privacy delle persone coinvolte.

È stato chiarito che “il testamento, pur essendo un atto pubblico, non può essere condiviso con chiunque, posto che l’accesso al registro dei testamenti presso il Ministero della Giustizia è regolato dalla normativa di settore”.

Pertanto, in questo caso, la pubblicazione di tale testamento sul quotidiano online ha comportato la diffusione non autorizzata dei dati personali del testimone, violando i principi di essenzialità, correttezza, pertinenza e non eccedenza dell’informazione.

Ciò che ha contribuito all’applicazione della sanzione è stata la tarda oscurazione dei dati del testimone, avvenuta solo dopo l’inizio del procedimento di reclamo.

Articolo di T.S.