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DSA, lo shadow banning sarà presto illegale

Lo shadow ban, letteralmente divieto ombra, consiste nel far sparire un contenuto o un account dalle piattaforme online. Si tratta di una sanzione silente, nel senso che chi la subisce non lo viene a sapere. Di fatto, infatti, la risorsa non viene eliminata dal web, ma perde di visibilità.

Nel Digital service Act (DSA) si definisce come una “retrocessione nel posizionamento o nei sistemi di raccomandazione, oppure nella restrizione dell’accessibilità da parte di uno o più destinatari del servizio o nell’esclusione dell’utente da una comunità online senza che quest’ultimo ne sia consapevole”.

Un’arma a doppio taglio

L’introduzione dello shadow banning ha lo scopo di moderare i contenuti che girano online e tutelare gli utenti.

A differenza del semplice ban, che elimina del tutto l’account e/o il contenuto, lo shadow banning non consente la fruizione della risorsa, deindicizzandola.

La pratica si è presto rivelata un’arma a doppio taglio, visto che c’è chi abusa di questo strumento per danneggiare gli altri utenti.

Chiaramente, è una prassi che causa un danno non indifferente ai giornali online, impedendo loro di monetizzare, ma soprattutto di prendere provvedimenti all’istante, non essendo a conoscenza delle restrizioni.

Gli obblighi del DSA

Il Digital Service Act interviene a tal proposito proprio per mettere fine ad abusi di questo genere. Ricordiamo che il Regolamento europeo sui servizi digitali sarà interamente applicabile a partire dal 17 febbraio 2024.

In particolare, l’articolo 17 del DSA specifica che per imporre una restrizione è necessario motivare la richiesta in maniera chiara e specifica. Ciò vuol dire che per bannare un contenuto e/o un account bisognerà fornire delle spiegazioni che potranno essere contestate dai destinatari della restrizione.

In sintesi, si potrà procedere con il ban vero e proprio, ma ricorrere allo shadow banning, invece significherà violare il DSA.

Infatti, applicare restrizioni silenti verrà considerato illegale perché non rispetta gli obblighi di trasparenza imposti dal regolamento.

Articolo di F. M.

uspi

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