Nell’ordinanza della Corte di Cassazione del 24/11/22, n.34658/2022 si afferma che il Garante della Privacy può richiedere la deindicizzazione degli URL (Uniform Resource Locator) in tutte le versioni globali e non solo dell’Ue.
La decisione deve ovviamente essere presa a seguito di un bilanciamento tra il diritto alla privacy del richiedente e la libertà d’informazione.
La novità è che tale scelta andrà presa secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano, senza tener conto di quello degli altri Stati.
La sentenza della Corte Cassazione ha quindi ribaltato quella del Tribunale di Milano del 2020, che nella causa contro Mountain View non ha accettato la richiesta di delisting globale del Garante.
Il caso scatenante
Un’indagine penale, successivamente archiviata, ha coinvolto un ex dirigente dell’Eni, che ha richiesto al Garante della Privacy che le notizie a lui connesse venissero deindicizzate completamente, anche nei Paesi extraeuropei.
Nel 2017 Google ha provveduto spontaneamente a rimuovere gli URL dalle versioni europee del suo motore di ricerca, ma non quelle globali.
L’azienda statunitense, infatti, non lo riteneva opportuno poiché gli URL extraeuropei non sono utilizzabili nei confini dei Paesi membri. L’interessato, però, risiedeva e operava professionalmente a Dubai e di conseguenza temeva la possibilità che utenti non europei visionassero gli articoli a lui collegati.
L’ordinamento italiano, inoltre, considera la pervasività del web una minaccia per la privacy individuale e non ritiene sufficiente una parziale eliminazione da parte dell’azienda.
Il contrasto giurisdizionale
Il colosso americano si è opposto alla decisione portando in causa un contrasto con il diritto consuetudinario internazionale.
Non è infatti previsto, a livello europeo, un diritto del singolo alla deindicizzazione globale. Allo stesso tempo non esiste un divieto di operare la propria disciplina nazionale per la protezione dei diritti inalienabili dei cittadini. Quindi, nel caso in cui il delisting avvenisse in un Paese extraeuropeo la cui tutela dei diritti fosse meno marcata di quella italiana, il suddetto può semplicemente non riconoscere la decisione dell’altro Stato, ma non vi si può opporre.
Articolo di L.L.