Direttiva UE sul copyright, il decreto di recepimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

La Direttiva Copyright 2019/790 è stata finalmente attuata in Italia.

Il commento del Segretario Generale USPI, Francesco Saverio Vetere.

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 27 novembre 2021 il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177, intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE“.

Finalità

La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno. Tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.

Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi, l’agevolazione nell’ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

Entrata in vigore

Il provvedimento entrerà in vigore il 12 dicembre 2021.

Il commento di Francesco Saverio Vetere, Segretario Generale USPI

“Ora che il Dlgs sul Diritto d’Autore è legge, sarà determinante il contributo chiarificatore di AGCOM, dichiara Francesco Saverio Vetere, Segretario Generale di USPI, l’associazione di editori cui aderiscono circa 3.000 testate.

Francesco Saverio Vetere

“Il Dlgs prevede infatti che AGCOM emani entro febbraio (ha 60 giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 12 dicembre 2021) il Regolamento attuativo delle nuove norme – continua VetereUn aspetto fondamentale che sarebbe opportuno precisare saranno i limiti di utilizzo ‘privato’, in particolare relazione all’utilizzo delle rassegne stampa da parte di Imprese ed Enti Pubblici.

“USPI, ad esempio, ritiene ragionevole che un’organizzazione veicoli al suo interno – senza equo compenso – le proprie citazioni stampa”, sostiene il Segretario Generale.

“Ma è cosa ben diversa – conclude Veterequando si tratta di articoli di informazione generale che potenzialmente sottraggono copie alla vendita di quotidiani e periodici”.

Riportiamo di seguito il testo dell’Articolo 1, lettera c)

 Articolo 1

Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633  recante  «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» c) al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile  1941, n. 633, dopo l’articolo 43 e’ inserito il seguente:   

«Art. 43-bis.

 (diritti  esclusivi  di riproduzione e comunicazione)

 1. Agli editori  di  pubblicazioni  di  carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti  per  l’utilizzo  online  delle  loro  pubblicazioni  di carattere giornalistico da  parte  di  prestatori  di  servizi  della società dell’informazione di cui all’articolo 1, comma 1, lett.  b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di media  monitoring  e  rassegne  stampai  diritti  esclusivi  di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.

– (pubblicazione  di  carattere  giornalistico) 

2. Per pubblicazione  di  carattere  giornalistico  si  intende  un insieme composto principalmente  da  opere  letterarie  di  carattere giornalistico, che può includere altre opere e  materiali  protetti, come fotografie o videogrammi,  e  costituisce  un  singolo  elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo  unico,  quale  un  quotidiano  o  una  rivista  di interesse generale o specifico,  con  la  funzione  di  informare  il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale  e il controllo di un editore o di un’agenzia di  stampa.

Ai  fini  del presente articolo le pubblicazioni periodiche a  fini  scientifici  o accademici non sono  considerate  quali  pubblicazioni  di  carattere giornalistico.

 – (editori  di  pubblicazioni  di  carattere  giornalistico) 

 3. Per editori  di  pubblicazioni  di  carattere  giornalistico  si intendono i soggetti che,  sia  in  forma  singola  che  associata  o consorziata, nell’esercizio di  un’attività  economica,  editano  le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato membro.

 – (i diritti riconosciuti a favore  degli  autori)

4. Sono fatti salvi in  ogni  caso  i  diritti  riconosciuti  dalla presente legge a favore  degli  autori  e  degli  altri  titolari  di diritti  concernenti  opere  o  altri  materiali   inclusi   in   una pubblicazione a  carattere  giornalistico,  compreso  il  diritto  di sfruttarli anche in forme diverse  dalla  pubblicazione  a  carattere giornalistico.

 – (licenza non esclusiva)

 5. Quando un’opera o altri materiali protetti sono inclusi  in  una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base  di  una  licenza non esclusiva, i diritti  di  cui  al  comma  1  non  possono  essere invocati per impedire  l’utilizzo  da  parte  di  altri  utilizzatori autorizzati o per impedire l’utilizzo di opere o di  altri  materiali la cui protezione sia scaduta.

 – (utilizzi privati o non commerciali)

 6. I diritti di cui al comma 1 non sono  riconosciuti  in  caso  di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni  di  carattere giornalistico da parte  di  singoli  utilizzatori,  né  in  caso  di collegamenti ipertestuali o  di  utilizzo  di  singole  parole  o  di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.

 – (estratto  molto  breve  di  pubblicazione di carattere giornalistico)

 7.  Per  estratto  molto  breve  di  pubblicazione di carattere giornalistico si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non  dispensi  dalla  necessità   di   consultazione   dell’articolo giornalistico nella sua integrità.

 – (equo compenso)

 8.  Per  l’utilizzo  online  delle   pubblicazioni   di   carattere giornalistico   i    prestatori    di    servizi    della    società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1  un  equo compenso.

 – (Regolamento dell’AGCOM)

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l’individuazione dei  criteri di riferimento per la determinazione dell’equo  compenso  di  cui  al primo periodo.

 – (criteri per la determinazione dell’equo compenso)

 Tenendo conto, tra l’altro del numero di consultazioni online dell’articolo, degli anni di attività e della  rilevanza  sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero  di  giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe  le  parti,  e  dei  benefici  economici derivanti,  ad  entrambe  le  parti,  dalla  pubblicazione  quanto  a visibilità e ricavi pubblicitari.

Ecco il testo completo del decreto legislativo.