Come riprendere l’obbligo di invio delle copie alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze e a quelle regionali e provinciali.
Dopo un periodo di stasi dovuto alla pandemia – che ha comportato la chiusura delle biblioteche e la difficoltà di usufruire dei servizi postali – riprendiamo la nostra consueta memoria degli adempimenti previsti.
Suddivisi per mese, secondo gli Accordi con le Biblioteche di Roma e Firenze.
Può essere capitato che qualche editore sia rimasto in ritardo con l’adempimento del deposito legale. In tal caso, consigliamo di inviare alle Biblioteche di riferimento tutte le copie arretrate.
In base agli accordi sottoscritti dall’USPI con le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze per il “deposito legale” dei prodotti editoriali presso gli Archivi Nazionali (D.P.R. n. 252/2006), gli editori associati USPI possono effettuare la consegna in forma cumulativa delle copie diffuse al pubblico, a scadenze differenziate per Regioni e per periodicità della testata.
Pertanto,
ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE:
Gli editori con sede principale in LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA:
– che pubblicano QUOTIDIANI, PLURISETTIMANALI (meno di 5 uscite a settimana) e SETTIMANALI e relativi supplementi e allegati, sono tenuti ad effettuare la consegna delle copie distribuite al pubblico nel 2° trimestre dell’anno (aprile-giugno 2024).
Gli editori con sede principale in LIGURIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE:
– che pubblicano QUATTORDICINALI, QUINDICINALI, MENSILI e di ALTRA PERIODICITA’ e relativi supplementi e allegati, sono tenuti ad effettuare la consegna delle copie distribuite nel 1° semestre dell’anno (gennaio – giugno 2024).
Rammentiamo che per il deposito delle copie presso le Biblioteche regionali e provinciali la cadenza stabilita dalla legge è ogni 60 giorni.
Il plico contenente le copie per il deposito legale deve essere confezionato e riportare la dicitura “Esemplari fuori commercio per il deposito legale, agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”.
Facciamo presente, infine, che gli editori online NON devono effettuare alcun deposito.
Per qualsiasi chiarimento e ulteriore informazione contattare gli uffici della Segreteria USPI, all’indirizzo mail uspi@uspi.it o al numero di telefono 06.4071388 o consultare il sito www.uspi.it, all’interno dell’Area Soci, sezione “07 – Deposito Legale”.
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