Le misure urgenti di sostegno per il settore della cultura contenute nel Decreto Sostegni-Ter (DL 27 gennaio 2022, n. 4).
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 28marzo 2022 (Suppl. Ordinario n. 13) la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del decreto 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni-Ter).
Nella versione definitiva approvata dal Parlamento vengono aumentati i fondi per le emergenze dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. E per le imprese e le istituzioni culturali. Per i lavoratori dello spettacolo un intervento “ponte” in vista dell’indennità di discontinuità.
Le ricordiamo in questo breve riassunto:
Vengono incrementati per il 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale i fondi per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo.
Sempre il 2022 viene incrementato di 30 milioni il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria. Nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
È prorogata al 30 giugno 2022 l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante. Incrementato, a tal fine, di 6,5 milioni di euro il fondo istituito per il ristoro dei comuni dalle minori entrate derivanti dall’esenzione.
In attesa che il disegno di legge delega sullo spettacolo renda strutturale dal 2023 l’indennità di discontinuità, viene varata per il 2022 una misura “ponte” per i lavoratori del settore.
E’ incrementato di 40 milioni il fondo Enpals per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato.
Questa somma – che l’ultima Legge di Bilancio aveva destinato al fondo per il Sostegno Economico Temporaneo – SET, viene infatti spostata al fondo creato per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’ultima Legge di Bilancio aveva autorizzato la spesa – di 25 milioni per il 2022, 45 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024 e 10 milioni per il 2025 – sia per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, sia per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato. Stabilendo al contempo, come requisito, che questi ultimi siano già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche. E dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.
Il decreto Sostegni Ter espunge quest’ultimo requisito. Consentendo così l’acquisto, a valere sulle risorse stanziate, anche di immobili da sottoporre a successivi interventi di adeguamento.
E’, infine, incrementato di 20 milioni il fondo di 84,3 milioni per escludere dal pagamento dell’integrazione salariale tutti quei settori fin qui non ricompresi dalla normativa: commercio all’ingrosso e ambulante: Spettacolo, Fiere, Congressi, Attività di servizio ai trasporti aerei, manifatturieri, servizi turistici compresi i camping, trasporto con conducente.
(Fonte AgCult)
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Articolo 8
1. I fondi di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l’anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2. Il fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
3. All’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall’articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
((4-bis. Nelle more dell’adozione del provvedimento normativo di cui all’articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,volto a introdurre nell’ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l’anno 2022 del Fondo ivi previsto, pari a 40 milioni di euro, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.))
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32.
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