Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi

L’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per chi abbia iniziato l’attività nel corso del 2019.

Nota INPS del 27 settembre 2021

Con la suddetta nota, pubblicata sul sito dell’Istituto, l’INPS ricorda che la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178), ha disciplinato le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per il 2021 a favore dei lavoratori autonomi.

La legge  ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Ulteriori chiarimenti

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso del 2019.

Il messaggio 24 settembre 2021, n. 3217 precisa, pertanto, che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 sul 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

Per poter accedere all’esonero parziale, l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Messaggio n. 3217 del 24/09/2021

Oggetto

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Chiarimenti

Testo completo del messaggio

Come descritto al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disciplinato le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l’anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi. Disponendo, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello dell’anno 2019.

La medesima disposizione è riprodotta al comma 2 dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, che definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero di cui al citato articolo 1, comma 20.

Il calo del fatturato

Nello specifico, il richiamato comma 2 dispone che “ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019”.

Gli esclusi

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il requisito sopra descritto non si applica “ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.

Modalità di verifica del requisito del calo di fatturato

Ciò premesso, sono pervenuti numerosi quesiti tesi a chiedere chiarimenti in merito alle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019.

Acquisito il parere del Ministero, si precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento. Rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il Direttore Generale vicario

Vincenzo Caridi