Cassazione: l’attività svolta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico non è “giornalistica”

La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha dato ragione alla Regione Lazio ed ha cancellato un decreto ingiuntivo dell’Inpgi.

URP non è attività giornalistica

Il 13 Gennaio, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, presieduta da Umberto Bellino, con ordinanza n. 960 del 13 gennaio 2022, ha decretato una nuova sconfitta legale dell’INPGI.

Cancellato il decreto ingiuntivo dell’INPGI

In questo caso la Cassazione ha dato ragione alla Regione Lazio, non ritenendo giornalistica l’attività svolta da tre lavoratori all’interno dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Agenzia Regionale Parchi e cancellando il decreto ingiuntivo dell’INPGI.

La ordinanza della Cassazione

I supremi giudici hanno confermato definitivamente la decisione emessa sette anni fa dalla Corte d’appello di Roma che, annullando il precedente verdetto del tribunale, aveva interpretato le mansioni svolte dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale sono diverse e non sovrapponibili a quelle dell’Ufficio Stampa, disciplinate dall’articolo 9 della stessa legge 150 del 2000.

La Sentenza n. 21764 del 2021 delle Sezioni Unite Civili

In particolare viene richiamata la recente sentenza n. 21764 del 2021 delle Sezioni Unite Civili della Corte.

Secondo tale sentenza – che prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto – solo l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla legge n. 150 del 2000, per la quale il Parlamento ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l’iscrizione all’INPGI.

INPGI condannata alle spese legali

L’ente previdenziale dei giornalisti che, ricordiamo, a luglio confluirà nell’INPS è stato condannato pagare 5 mila euro di spese legali alla Regione Lazio.

(Foto in alto: il Palazzo di Giustizia, sede della Corte di Cassazione, a Roma – tratta da www.wikipedia.org – di Sergio D’Afflitto – licenza CC BY-SA 3.0 it)