L’elenco è stato già trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
È stato firmato ieri dal Cons. Ferruccio Sepe – e pubblicato sul sito del DIE – il Decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 22 dicembre 2020 che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2020,, il credito di imposta per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, previsto dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno e del relativo COR rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
L’elenco dei beneficiari, allegato al decreto, è stato già trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919.
Tempistica
Il modello F24 può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e dell’elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Soggetti con un credito superiore a 150.000 euro
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000, il credito d’imposta può essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero immediatamente, sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011, considerata l’urgenza conseguente all’emergenza sanitaria globale del COVID-19, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Controlli e revoche del beneficio
Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza.
Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate.
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