Al via le domande per il credito di imposta per le testate online, presentabili fino al 20 novembre 2020

Il credito di imposta per i servizi digitali è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019. Il Fondo dedicato è di 8 milioni di euro complessivi.

Dal 20 ottobre 2020 (ore 10.00) fino al 20 novembre 2020 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, di cui all’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al DPCM 4 agosto 2020.

Lo ricorda il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con un post sul proprio sito internet, nel quale è indicata anche la procedura da seguire e pubblicato il Manuale utente (vedi di seguito).

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, dal percorso di menù “Servizi on-line”, “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito d’imposta servizi digitali”.

Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda scaricare il Manuale utente della procedura (aggiornato al 16/10/2020) utile per la compilazione della domanda, oppure contattare l’Help Desk al numero 06.64892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Beneficiari

Ricordiamo che sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  1. sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo;
  2. residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici;
  3. indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  4. iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  5. impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il credito di imposta NON è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi diretti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Calcolo del credito

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2019, per i seguenti servizi digitali:

– acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;

– information technology di gestione della connettività.

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Riconoscimento del credito

In caso di incapienza del Fondo dedicato, si farà ricorso al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato entro il 31 dicembre 2020.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.

Per maggiori informazioni, leggi:

Le nuove FAQ del Dipartimento editoria sul credito di imposta per i servizi digitali e

– Credito di imposta per i servizi digitali, pubblicate le FAQ del Dipartimento

Per richieste di chiarimento, si può inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica: credito.digitale@governo.it