Periodici italiani diffusi all’estero, domande entro il 31 marzo 2020 per il contributo 2019

Sul sito del Dipartimento editoria è stata pubblicata la nuova modulistica e sono state aggiornate le istruzioni.

Martedì 31 marzo prossimo scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, per l’anno 2019, a sostegno della stampa italiana periodica all’estero.

Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata pubblicata la nuova modulistica e sono state aggiornate le istruzioni per la presentazione dei documenti prescritti.

La finalità del contributo

Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all’estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all’estero.

Chi può accedere al contributo

Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:

periodici editi e diffusi all’estero con testi scritti almeno  per il 50 per cento in lingua italiana;

periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Presentazione delle domande e della documentazione

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Capo V – Sezioni I e III), a decorrere dal contributo per l’anno 2018, le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dal DPCM 15 settembre 2017. In particolare:

a) per i periodici editi e diffusi all’estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, all’ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore, che provvede a trasmetterle al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il 30 aprile.
Insieme alla documentazione, le Autorità diplomatiche dovranno trasmettere anche la dichiarazione del Capo dell’ufficio consolare competente attestante la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all’estero;

b) per periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, al Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  die@mailbox.governo.it.

Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa – UFFICIO ACCETTAZIONE – Via dell’Impresa 90, 00187 Roma.

Nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

Modulistica

Gli editori devono utilizzare esclusivamente la modulistica pubblicata dal Dipartimento, provvedendo a compilarla digitalmente:

Documenti da allegare alla domanda:

Nel caso in cui l’impresa editrice si avvalga della certificazione di una società di revisione o la certificazione del revisore abilitati secondo la normativa dello Stato in cui la stessa ha sede, i prospetti dei costi di produzione della testata e dei dati concernenti le copie distribuite e vendute devono recare firma e timbro del revisore e devono essere accompagnati da una relazione in cui il revisore dichiari di aver preso visione dei documenti e delle fonti da cui sono tratti i dati riportati nei prospetti, attestandone la veridicità.

Qualora l’impresa editrice non si avvalga della società di revisione o la certificazione del revisore non riporti in modo completo tutte le informazioni e assunzioni di responsabilità sopra indicate, i prospetti, sottoscritti dal legale rappresentante, devono essere corredati dalla documentazione comprovante i costi sostenuti (contratti del personale, bonifici bancari, fatture quietanzate dei costi sostenuti, contratti di spedizione, abbonamenti, etc.). In mancanza di tale documentazione i relativi costi non saranno considerati ammissibili ai fini del contributo.

Si segnala che l’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 70/2017 stabilisce che la documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale. Pertanto i documenti in lingua privi di adeguata traduzione non saranno presi in considerazione in sede istruttoria.

Le principali novità della riforma

Con il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Capo V – Sezioni I e III) e il relativo decreto attuativo (D.P.C.M. 15 settembre 2017) è stata ridefinita la disciplina dei contributi diretti in favore delle imprese che editano, in Italia o all’estero, periodici italiani diffusi all’estero.

Le principali novità introdotte dalla riforma del 2016 sono:

– requisito dell’anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata:

– possibilità di richiedere il contributo per una sola testata;

– assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le  imprese richiedenti il contributo;

divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;

– obbligo di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti pubblici a qualunque titolo ricevuti;

– impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna.

Inoltre,

A) per le imprese che editano i periodici in Italia:

– requisito della diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;

– regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;

– iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;

proprietà della testata per la quale si richiede il contributo;

B) per i periodici editi e diffusi all’estero:  

– gli Uffici consolari dovranno trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 30 aprile successivo alla presentazione delle domande, la documentazione presentata dagli editori corredata da una propria dichiarazione attestante  la diffusione del periodico presso la comunità italiana presente nel Paese e la sua rilevanza informativa per le finalità previste dalla legge;

– criteri per il calcolo del contributo: una quota degli stanziamenti destinati alla stampa periodica estera, pari al 10 per cento, è attribuita, come nel sistema attuale, in parti uguali tra le imprese risultate aventi titolo; per la parte restante è stato previsto per la stampa periodica italiana all’estero, analogamente a quanto avviene per la stampa in Italia, un sistema di contribuzione che comprende una quota di rimborso dei costi di produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalità indicati nell’articolo 22 del decreto legislativo n. 70;

– non è più prevista, all’interno del procedimento, la Commissione deliberante di cui all’art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 e all’art. 2 del D.P.R. 11 agosto 2014, n. 138

Per maggiori informazioni

Servizio per il sostegno diretto alla stampa