Intercettazioni, l’entrata in vigore slitta a “dopo il 31 marzo 2019”

Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.171 del 25/07/2018 è stato pubblicato il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

 

Intercettazioni
L’articolo 2, comma 1, del citato decreto proroga al 1° aprile l’entrata in vigore del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, in tema di intercettazioni. Ecco il testo:
“1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».

La proroga si è resa necessaria, secondo quanto si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.11 del 24 luglio 2018, «al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette “sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all’adeguamento delle attività e delle misure organizzative degli uffici».

Alfonso Bonafede (Foto da www.camera,it)

Lo stesso Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha confermato che le intercettazioni sono ritenute uno strumento d’indagine fondamentale e per questo è bene che la norma sia rivisitata, anche per «impedire che venga messo un bavaglio all’informazione».

Cosa dispone, in sintesi, il decreto legislativo 216/2017
Il decreto (a firma dell’allora Ministro Andrea Orlando) nell’attuare una revisione della disciplina delle intercettazioni, volta a rendere maggiormente equilibrata la salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale, introduce disposizioni volte a incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale.
La finalità è quella di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva d’impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee all’oggetto dell’attività investigativa.

Tra le misure principali, il testo prevede:

l’introduzione nel Codice penale del delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa;

– una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato, prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni;

– l’introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l’oggetto sia per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre ove non fossero ritenute rilevanti a fini di prova, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e altresì necessarie al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili;

– una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l’introduzione di una procedura in due fasi.
Tale procedura prevede dapprima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e solo successivamente l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all’archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili.

Inoltre, il pubblico ministero viene individuato come garante della riservatezza della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione.
Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare. Si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d’intercettazione era sin da subito incluso nel fascicolo delle indagini preliminari, anziché essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile.

Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e, in generale, il materiale d’intercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa;

– una nuova disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (i cosiddetti trojan horse).
In particolare, si prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero nel proprio programma d’indagine e che, tra l’altro, debbano essere disattivati se l’intercettazione avviene in ambiente domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l’attività criminosa oggetto dell’indagine o che l’indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo;

la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attraverso la previsione di presupposti meno restrittivi per la relativa autorizzazione.