INPGI, Circolare n. 5 del 16 marzo 2021 sulla “Decontribuzione sud”

E’ stata pubblicata, sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, la Circolare n. 5 dell’anno 2021, diramata il 16 marzo scorso.

Come già anticipato nell’articolo pubblicato sul Notiziario USPI il 22 marzo scorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha confermato che la misura agevolativa della “Decontribuzione Sud” è applicabile anche ai giornalisti assicurati all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

Di conseguenza, l’INPGI ha emanato la seguente Circolare:

Circolare n. 5  del 16/03/2021

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE 

OGGETTO:

Decontribuzione sud  – Articolo 1, comma 161 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021). 

Al fine di contenere il perdurare degli  effetti  straordinari sull’occupazione,  determinati  dall’epidemia  di  COVID-19  in  aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico,  e  di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il legislatore  ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2029.

L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), prevede, tuttavia, una diversa modulazione dell’entità dell’esonero, che fino al 31 dicembre 2025 è previsto nella misura del 30% della contribuzione, ridotto al 20% per gli anni  2026 e 2027 ed al 10% per gli ultimi due anni (2028 e 2029)

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale, appositamente interessato dall’INPGI, con nota n. 2355 del 4 marzo 2021, ha confermato che la misura agevolativa è applicabile anche ai giornalisti assicurati presso questo Istituto.

Al riguardo, si ricorda che la decontribuzione in oggetto trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il beneficio, che rientra nel regime degli aiuti di Stato, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021. Attualmente, l’esonero è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2021. 

Va evidenziato che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 162), nell’estendere il beneficio di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha rivisto il perimetro di applicazione, precisando che l’agevolazione NON trova applicazione:

a) agli enti pubblici economici

b) agli  istituti  autonomi  case  popolari  trasformati  in  enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; 

c) agli enti trasformati  in  società  di  capitali,  ancorché  a capitale  interamente  pubblico,  per  effetto  di  procedimenti   di privatizzazione; 

d) alle  ex  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza trasformate in associazioni  o  fondazioni  di  diritto  privato,  in quanto prive dei  requisiti  per  la  trasformazione  in  aziende  di servizi alla persona (ASP), e iscritte  nel  registro  delle  persone giuridiche; 

e) alle aziende speciali costituite anche  in  consorzio  ai  sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267; 

f) ai consorzi di bonifica

g) ai consorzi industriali

h) agli enti morali

i) agli enti ecclesiastici

Per effetto delle Decisioni della Unione europea – C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 e Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 – sono escluse dal beneficio anche le aziende operanti nel settore finanziario  (Financial and insurance activities).

Di conseguenza, per le predette categorie, anche se trattasi di datori di lavoro privati o equiparati a soggetti privati, non può trovare applicazione il beneficio in oggetto.

***************

Fermo restando tutto quanto sopra indicato,  ai fini  della gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetto esonero contributivo, si richiamano integralmente le indicazioni fornite con la Circolare  INPGI n. 10 del 30 ottobre 2020.

La presente Circolare (e la già richiamata Circolare n. 10 del  2020)  disciplina – per i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’INPGI – la concessione dell’esonero in questione limitatamente al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021

Per i periodi successivi, fino al 31 dicembre 2029, saranno fornite indicazioni all’esito del procedimento di autorizzazione dell’Unione europea. 

Il Dirigente

f.to Augusto Moriga