INPGI, Circolare n. 4 dell’11 marzo 2021 sulla sanatoria delle inadempienze contributive

E’ stata pubblicata, sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, la Circolare n. 4 dell’anno 2021, diramata l’11 marzo scorso.

Come già anticipato nell’articolo pubblicato sul Notiziario USPI del 10 marzo scorso, l’INPGI ha emanato una circolare con la riapertura dei termini per regolarizzare in forma agevolata le inadempienze contributive.

A decorrere dal 1° marzo u.s. e fino al 25 ottobre 2021 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione agevolata delle inadempienze contributive poste in essere dai datori di lavoro.

Oltre a richiamare l’articolo pubblicato, riportiamo di seguito la relativa Circolare dell’Istituto di previdenza dei giornalisti:

Circolare n. 4 dell’11/03/2021

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE 

 OGGETTO:

– sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi  entro  il 25 febbraio 2020. riapertura termini di presentazione delle domande di condono.

– regime sanzionatorio – previsione di un regime agevolato nei casi di regolarizzazione spontanea per le inadempienze contributive determinatesi  dopo  il 25 febbraio 2020

1) RIAPERTURA TERMINI DOMANDE DI CONDONO

L’INPGI, con atto n. 47, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019, aveva  deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi – presso la Gestione sostitutiva dell’AGO – entro la data di approvazione dell’atto da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 25 febbraio 2020.   Il termine per la presentazione delle istanze di condono era fissato inizialmente al 31 agosto 2020 ed è poi stato prorogato fino al 30 novembre 2020. Con circolare n. 4 del 3 marzo 2020 sono stati illustrati i termini e le condizioni di accesso al condono previdenziale. 

A seguito delle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato per molte aziende l’interruzione o la riduzione dell’attività amministrativa, nonché dell’esigenza di consentire una definizione agevolata dei contenziosi ancora in atto, più volte evidenziata dai datori di lavoro, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI – con atto n. 3 del 21 gennaio 2021 – ha deliberato la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione agevolata dei crediti contributivi, di cui alla delibera n. 47 del 24 ottobre 2019, per un periodo di ulteriori 240 giorni dalla data di approvazione ministeriale dell’atto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota  n. 2121 del 26 febbraio 2021 ha approvato la suddetta delibera.  

Di conseguenza, fermo restando tutte le altre condizioni già illustrate nella citata Circolare n. 4 del 3/03/2020, che si intendono qui integralmente richiamate,  saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria  pervenute all’INPGI entro e non oltre lunedì  25 ottobre 2021  (240 giorni dalla data di approvazione ministeriale).  A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC. 

2) REGIME SANZIONATORIO AGEVOLATO

Al fine di incrementare la propensione alla regolarizzazione spontanea di inadempienze contributive e contenere così il volume del contenzioso giudiziale, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI – con atto n. 48 del 24 ottobre 2019 e n. 3 del 28 gennaio 2020 – ha introdotto una agevolazione che comporta sanzioni ridotte nei casi  di  spontanea denuncia – da parte dei datori di lavoro – per la regolarizzazione delle inadempienze contributive la cui definizione si è perfezionata dopo il 25/02/2020.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota  n. 2178 del 25 febbraio 2020 ha approvato la suddetta delibera.

Fermo restando il vigente sistema sanzionatorio – illustrato con circolare INPGI n.14 del 7 aprile 2006 – nei casi di evasione o omissione contributiva di cui al comma 8, lettere a) e b),  dell’art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388, la misura delle sanzioni civili dovute dai datori di lavoro è rideterminata d’ufficio qualora intervengano le seguenti fattispecie:

a) in caso di spontanea denuncia per la regolarizzazione delle inadempienze presentata dai datori di lavoro interessati prima che sia intervenuto un qualsiasi atto di formale contestazione delle stesse da parte dell’INPGI ovvero di altri organi di accertamento a ciò legittimati, l’importo delle sanzioni civili da corrispondere viene ridotto alla misura degli interessi legali maturati dalla scadenza del termine per il versamento della contribuzione omessa o evasa fino alla data di effettivo pagamento, nei limiti del tetto massimo complessivo del 5 per cento dell’importo dei contributi non versati;

b) in caso di regolarizzazione delle inadempienze da parte dei datori di lavoro intervenuta successivamente ad un qualunque provvedimento di formale contestazione delle stesse da parte dell’INPGI, ovvero di altri organi di accertamento a ciò legittimati, ma antecedentemente all’instaurazione di una qualsiasi forma di contenzioso giudiziale ovvero all’avvio della procedura per la riscossione esecutiva del credito contributivo, l’importo delle sanzioni civili dovuto  è ridotto ad 1/3 (un terzo) del loro ammontare originario, calcolato sulla base degli ordinari criteri previsti dal regime sanzionatorio adottato dall’Istituto; 

c) in caso di attivazione delle procedure previste dalle convenzioni sottoscritte con l’INPS per il trasferimento all’INPGI della contribuzione erroneamente versata ad altro ente previdenziale, intervenuta antecedentemente all’instaurazione di una qualunque forma di contenzioso giudiziale ovvero all’avvio della procedura per la riscossione esecutiva del credito contributivo, le eventuali somme aggiuntive addebitate a titolo di sanzioni civili non sono dovute.

Si precisa che l’applicazione del regime  sanzionatorio agevolato di cui sopra è prevista nei casi di denuncia spontanea per la regolarizzazione della posizione assicurativa del giornalista non assicurato all’INPGI  e/o nei casi in cui l’Istituto ignori l’esistenza del rapporto di lavoro.

L’applicazione  è, invece,  esclusa con riferimento alle denunce contributive mensili (DASM) omesse o insolute da parte dei datori di lavoro che hanno già attiva una posizione assicurativa aziendale presso l’INPGI. La regolarizzazione può intervenire sia mediante il pagamento in unica soluzione delle somme complessivamente dovute che mediante un piano di dilazione e rateizzo del debito, negli stessi termini e condizioni attualmente previsti dal sistema ordinamentale interno dell’Istituto.

Il Dirigente

F.to  Augusto Moriga