INPGI, Circolare n. 4 del 28/06/2018: CCNL Giornalistico USPI-FNSI

La Circolare determina le vigenti aliquote contributive INPGI in riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico USPI. Entro i primi 15 giorni di luglio, l’Istituto provvederà a rendere disponibile nel sito internet www.inpgi.it una versione aggiornata della procedura DASM.

Con la Circolare n. 4 del 28 giugno 2018, l’INPGI, dopo un breve riepilogo del Contratto nazionale di lavoro giornalistico firmato il 24 maggio 2018 da USPI e FNSI (riportando anche le nuove figure di lavoro giornalistico, con le qualifiche e i minimi retributivi), ha provveduto ad emanare le vigenti aliquote contributive INPGI relative al Contratto USPI-FNSI.

Pubblichiamo il testo della Circolare:

CIRCOLARE N. 4 DEL 28/06/2018
Oggetto: CCNL giornalistico USPI-FNSI

La FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e l’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana), in data 24 maggio 2018, hanno sottoscritto il Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale.
Il predetto CCNL regola i rapporti di lavoro giornalistico anche nelle testate a diffusione nazionale no profit, pubblicate anche on line, quando non siano collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo FIEG/FNSI.
E’, altresì, regolato dal contratto USPI/FNSI il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate on line, che pubblicano prevalentemente notizie locali (trasmesse mediante qualsiasi piattaforma e qualunque sia la loro periodicità) edite da aziende esclusivamente digitali, che non pubblicano quotidiani o periodici nazionali cartacei, né agenzie di stampa e che non siano comunque controllate o collegate con aziende editrici o gruppi editoriali nazionali che rientrano nel campo di applicazione del Contratto Collettivo FIEG/FNSI.

Sono, invece, escluse dall’applicazione del nuovo Contratto USPI/FNSI le aziende dell’emittenza radio televisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite “over the top”.

Le aziende editrici di testate periodiche per le quali non è prevista l’applicazione del Contratto in oggetto potranno richiedere l’applicazione dello stesso alla Commissione Paritetica USPI/FNSI (articolo 27 del CCNL), che dovrà esprimersi con parere unanime.

Con riferimento alle mansioni, si segnala che le parti sociali hanno concordato che rientrano tra le mansioni affidabili al redattore web anche quelle del redattore digitale (web editor), che si occupa della buona leggibilità e facilita l’indicizzazione degli articoli sui motori di ricerca; del videomaker e del web imagine editor, che realizza e trasforma immagini (sia foto che video) adattandole alla pubblicazione su internet; del social media e community manager, che veicola i contenuti del giornale attraverso il canale dei differenti sociale network; dello sviluppatore digitale (web deloveper) che ricerca e sviluppa le soluzioni per incrementare performance e usabilità del sito; del web designer che si occupa del layout e stile grafico dei prodotti editoriali digitali.

Il contratto ha decorrenza dal 1 giugno 2018 e avrà validità fino al 31 maggio 2020.

A) QUALIFICHE E MINIMI RETRIBUTIVI
Il rapporto di lavoro giornalistico disciplinato dal CCNL in oggetto si articola nelle seguenti qualifiche:

TABELLA  QUALIFICHE E MINIMI RETRIBUTIVI

1) tutte le qualifiche sopra indicate, fatta eccezione per quella riservata esclusivamente ai praticanti, possono essere attribuite indistintamente ai giornalisti professionisti ed ai pubblicisti;
(2) Per la figura del Direttore, il CCNL ha previsto che la retribuzione del direttore è definita e concordata aziendalmente, tenendo conto dell’impegno professionale, della dimensione aziendale e dei trattamenti retributivi della redazione.

Si ricorda che, per i collaboratori di redazione, per i quali non è previsto l’obbligo di presenza quotidiana in azienda, le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori ai valori minimi mensili previsti, fatti salvi i casi di assunzione, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro in corso di mese.
Si fa presente che nel CCNL è stato, altresì, stabilito che – salvo accordi tra le parti a livello aziendale – i giornalisti, professionisti o pubblicisti, che alla data di sottoscrizione del presente contratto avevano la qualifica di “collaboratore redazionale” ai sensi dell’art. 2 dell’accordo USPI/FNSI del 30 marzo 2010, continueranno a mantenere la qualifica e il relativo trattamento.

Nulla è stato, invece, previsto per i dipendenti inquadrati con la qualifica di “pubblicista” di cui all’art. 3 del predetto accordo del 2010, che dovranno, quindi, essere reinquadrati in una delle nuove qualifiche previste dal CCNL in oggetto.

Ai giornalisti dipendenti delle aziende che applicano il contratto in oggetto, ai quali – all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto – è applicato il contratto nazionale di lavoro giornalistico FIEG/FNSI, continuerà ad essere applicato lo stesso trattamento contrattuale quale trattamento individuale di miglior favore.

Si evidenzia, inoltre, che – come già previsto dagli altri contratti di lavoro giornalistico – le parti firmatarie del CCNL in oggetto hanno convenuto che “data la particolare natura del rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso lavorato”.
Di conseguenza, nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia attivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista – oltre alle competenze di fine rapporto – ha diritto a percepire l’indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia un’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura di due mensilità quando abbia un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Tali indennità sono soggette a contribuzione previdenziale.

Si ricorda, infine, che per il personale giornalistico non è prevista l’assicurazione di malattia. Di conseguenza, le indennità erogate dal datore di lavoro durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia e/o infortunio, come disciplinate dall’art. 17 del CCNL in oggetto, assumono natura retributiva e dovranno essere assoggettate a contribuzione previdenziale. Il giornalista, nei limiti previsti dalla vigente legislazione, potrà richiedere l’attribuzione della contribuzione figurativa per i periodi eventualmente non indennizzati e/o per i periodi indennizzati in modo parziale.

Per quanto riguarda, infine, la gestione dell’Assegno per il nucleo familiare, si fa presente che per gli iscritti all’INPGI trova applicazione lo stesso regime previsto per i dipendenti assicurati presso il regime generale. Tuttavia, prima di operare la compensazione tra contributi dovuti e assegni erogati, è richiesto al datore di lavoro l’inoltro all’INPGI della copia della domanda presentata dal lavoratore. Tale domanda dovrà essere prodotta ogni anno, alla scadenza del periodo di erogazione dell’assegno, che – come noto – va dal 1° luglio di un anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

B) CONTRIBUZIONE INPGI
Si riportano, di seguito, le vigenti aliquote contributive INPGI:

Si informa che – al fine di predisporre correttamente le denunce contributive mensili – entro i primi 15 giorni di luglio, l’Istituto provvederà a rendere disponibile nel sito internet www.inpgi.it una versione aggiornata della procedura DASM.

Il Dirigente
Augusto Moriga

Ricordiamo, inoltre, che in data 25 giugno 2018 è stata sottoscritta la Convenzione USPI-FNSI-CASAGIT per l’ assistenza sanitaria integrativa.

Allegato:
Testo CCNL USPI-FNSI