Equo compenso per gli editori: AGCOM include LinkedIn

Con una delibera adottata il 17 dicembre 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha stabilito che anche LinkedIn rientra tra i soggetti tenuti a riconoscere agli editori un corrispettivo economico per la riproduzione e la messa a disposizione online di articoli protetti. 

Così l’equo compenso per l’uso online dei contenuti giornalistici torna al centro del confronto tra editori e piattaforme digitali.

Contesto e criteri dell’equo compenso

La decisione si inserisce nel quadro dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore e del Regolamento AGCOM n. 3/23/CONS, introdotto in Italia in attuazione della direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (Direttiva DSM).

In base alla normativa vigente, l’equo compenso non è una licenza sugli articoli, ma un corrispettivo per il valore economico indiretto che le piattaforme traggono dall’uso dei contenuti editoriali. L’AGCOM ha fissato criteri di calcolo che tengono conto di:

  • numero di consultazioni online;
  • rilevanza dell’editore;
  • numero di giornalisti impiegati;
  • investimenti tecnologici;
  • costi sostenuti dalle piattaforme;
  • qualità e affidabilità dell’informazione.

Il compenso viene determinato partendo dai ricavi pubblicitari del prestatore di servizi online, con una aliquota massima del 70%, ridotta attraverso abbattimenti legati ai costi d’impresa.

Procedimenti precedenti 

Il provvedimento su LinkedIn segue una linea già tracciata nei casi GEDI / Microsoft-Bing e GEDI / Meta-Facebook. In entrambi i procedimenti, l’AGCOM ha riconosciuto l’obbligo per le piattaforme di corrispondere un equo compenso. 

Meta ha impugnato le delibere AGCOM davanti al TAR del Lazio, contestando la legittimità dei criteri di calcolo e la compressione della libertà contrattuale. Il TAR ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), sospendendo inizialmente l’efficacia del Regolamento AGCOM.

Il Consiglio di Stato, però, ha successivamente ripristinato la validità delle regole AGCOM. In attesa della decisione della CGUE, le conclusioni dell’Avvocato Generale hanno ritenuto compatibile con il diritto UE il sistema italiano, a condizione che il compenso resti collegato a un uso effettivo o prevedibile dei contenuti e non elimini la libertà negoziale delle parti.

IA e nuove esigenze 

Lo scenario si complica con l’evoluzione delle piattaforme alimentate da modelli di intelligenza artificiale (IA), che non si limitano a mostrare anteprime, ma estraggono e rielaborano conoscenza dai contenuti giornalistici. In questo contesto, il valore non è più solo il traffico generato, ma l’addestramento stesso dei modelli.

Se l’IA dovesse ridurre in modo strutturale il flusso di utenti verso i siti degli editori, il rischio è una crisi del modello economico dell’informazione. Da qui l’esigenza di un nuovo quadro normativo che affronti la condivisione del valore generato dall’IA, anche attraverso meccanismi di revenue sharing o licenze collettive gestite dalle società di gestione dei diritti.

Articolo di D.C.G.