Editoria dell’arte, SIAE replica sui diritti richiesti per le immagini

La SIAE ribatte al senatore Riccardo Nencini che aveva accusato la Società Italiana Autori ed Editori che aveva chiesto delle corresponsioni per i diritti sulle immagini di opere famose.

Nencini aveva dichiarato che “le immagini, per le quali sono stati chiesti i diritti di riproduzione, erano state fornite alle aziende dai relativi uffici stampa con lo scopo preciso di divulgazione giornalistica”.

Inoltre, “in sede di contestazione da parte delle aziende operanti nel settore del proprio diritto di cronaca, la SIAE motivava la richiesta, sostenendo che, essendo la pubblicazione in vendita nel sito anche in modalità digitale, rimane fruibile oltre i tempi degli eventi recensiti e perderebbe pertanto i requisiti dell’attualità”.

La replica della SIAE

In una nota la SIAE si dichiara “fermamente convinta che il repertorio delle arti figurative, e pertanto i relativi autori o editori, al pari di ogni altro settore della creatività, meritino piena tutela, dovendo essi ricevere il corretto e puntuale pagamento del diritto d’autore in caso di sfruttamento delle loro opere (in qualunque formato)”.

SIAE ha replicato affermando di agire “sulla base di uno specifico tariffario fissato dagli aventi diritto che risulta costantemente disponibile sul sito istituzionale di SIAE stessa”. SIAE chiarisce, quindi, che “è dunque da escludere con certezza assoluta che possano essere state inviate richieste non quantificate monetariamente o (peggio) maggiorazioni del 400 per cento per la presenza di riproduzioni in versione digitale di opere appartenenti alle arti figurative (o pubblicazioni di cataloghi o pubblicità di mostre)”.

“Parimenti è da escludere che SIAE imponga penali immediate in caso di ritardo nel pagamento del diritto d’autore, benché un tale pagamento debba dirsi giuridicamente scaduto nel momento stesso dell’utilizzazione. In un simile quadro, SIAE deve anche respingere con fermezza assoluta la circostanza secondo la quale propri uffici possano avere utilizzato toni ‘intimidatori, offensivi, comprensivi di minacce penali’ (come affermato da Nencini, ndr)”.

Strumentalizzazione del diritto di divulgazione giornalistica

Ma non è tutto. SIAE precisa che “deve sempre più spesso confrontarsi con un utilizzo spregiudicato delle opere appartenenti al repertorio in commento. E sempre più di frequente, SIAE è costretta ad assistere ad iniziative a carattere chiaramente commerciale (incluso lo scopo pubblicitario) per le quali viene strumentalmente ed erroneamente invocato il diritto di divulgazione giornalistica che ha, invece, ben diverse caratteristiche, tutte sancite dalla legge sul diritto d’autore e non sussistenti nei casi di cui si discute. Prova ne è, anzi, che, proprio nei casi che hanno dato luogo alle polemiche apparentemente riprese dalle dichiarazioni del senatore Nencini, le imprese coinvolte avevano in realtà concordato tra di loro, e per iscritto, quale tra esse avesse l’onere di versare il diritto d’autore (sacrosanto) a SIAE”.

“Si tratta dunque di casi chiaramente strumentalizzati che SIAE è in grado di smentire documentalmente, capovolgendo qualunque malevola interpretazione. In conclusione, SIAE ritiene di essere nel giusto, perché sempre e solo mossa dall’unico obiettivo di garantire il doveroso riconoscimento dei diritti d’autore in favore di chi, di arte, ‘vive’”.