Aggiornata la versione della Carta di Treviso sulle regole a tutela di bambini e adolescenti.
L’Ordine nazionale dei giornalisti e la Fnsi hanno costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di rinnovare il testo deontologico varato nel 1990 e rinnovato nel 2016.
La Carta di Treviso
La Carta di Treviso fu approvata d’intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso.
Il testo detta le regole deontologiche dei giornalisti a tutela dei bambini e degli adolescenti coinvolti a qualsiasi titolo in vicende di cui si occupa l’informazione.
Il gruppo di lavoro
Nei giorni scorsi di lavoro il gruppo ha concluso i suoi lavori.
Il gruppo era integrato da osservatori dell’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza e, in qualità di esperti, dallo psicologo e accademico Matteo Lancini, dal magistrato per i minorenni Francesco Micela.
Princìpi della riforma
Finalità primaria e vincolante della Carta di Treviso è tutelare al massimo possibile l’armonico sviluppo dell’identità del minorenne senza distinzione di genere, status sociale, origine etnica, nazionalità, lingua, religione e credo politico.
I profondi cambiamenti nell’informazione multimediale
I profondi cambiamenti intervenuti nell’informazione multimediale impongono ai giornalisti di prestare ancora più sensibilità e attenzione nell’osservanza dell’obbligo di tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nessun minorenne potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illecite nella sua sfera privata né subire offese all’onore o alla reputazione.
Fermo restando il diritto-dovere di informare, deve prevalere comunque il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti.
L’anonimato del minorenne
Le trasformazioni in atto nel mondo dei media non comportano un’attenuazione della tutela dei loro diritti.
Espressione di tale tutela è l’anonimato del minorenne.
Il giornalista opera attraverso il bilanciamento responsabile dei principi costituzionali riguardanti la libertà di informazione e la protezione dei bambini e degli adolescenti.
I doveri del giornalista
L’oreratore rende sempre nota la sua attività. Il suo approccio al minorenne, la raccolta delle informazioni – anche attraverso i social – e la rappresentazione dei fatti in cui sono coinvolte le persone di minore età non possono ledere la loro integrità psico-fisica, affettiva e di relazione.
La rappresentazione dei fatti di vita del minorenne, a prescindere dal medium utilizzato, deve avvenire attraverso un linguaggio che non alteri la percezione della realtà.
Vanno usate le parole e le immagini più appropriate, evitando stereotipi o termini suggestionanti che determinino una percezione lesiva della dignità di bambini e adolescenti o dannosa per la formazione della loro identità.
Devono essere evitate le forme di sovraesposizione mediatica dei minorenni e non va assecondato né sfruttato il loro desiderio di protagonismo o di visibilità attraverso qualsiasi mezzo d’informazione.
La responsabilità del giornalista
Resta in capo al giornalista la responsabilità di decidere in merito alla rappresentazione dei fatti in cui è coinvolto il minorenne, anche in caso di autorizzazione dei genitori.
Fermo restando l’obbligo che nella descrizione di dettagli si attenga ai principi dell’essenzialità dell’informazione e della continenza.
Il rischio di danneggiare lo sviluppo psico-fisico del minorenne può non sussistere quando il servizio giornalistico ne valorizzi le azioni e la personalità.
Ora il vaglio del Garante della Privacy
Il testo definitivo della Carta, sul quale l’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza emetterà un parere, dopo essere stato approvato dai consigli nazionali dell’Ordine e della Fnsi, sarà sottoposto al vaglio del Garante della Privacy.
Per ulteriori informazioni
Carta di Treviso: qui la bozza conclusiva.
(Tutte le foto sono tratte da www.garanteinfanzia.org)