Copyright, la Commissione Europea avvia una procedura d’infrazione verso l’Italia e altri 20 Paesi

I governi non hanno inviato a Bruxelles informazioni sul recepimento delle direttiva 2019/790/UE – sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. E della direttiva 2019/789/UE – che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radio-tv.

La procedura di infrazione

La Commissione europea ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora per l’Italia e altri 20 Stati, chiedendo chiarimenti sul modo in cui sono state recepite nella normativa nazionale le nuove direttive sul copyright.

Le direttive oggetto di analisi

Si tratta della direttiva 2019/790/EU – sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. E la direttiva 2019/790/EU – che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radio-tv e ritrasmissioni di programmi tv e radio -vengono recepite nel diritto nazionale.

Le due direttive mirano a modernizzare le norme dell’Ue sul diritto d’autore e a consentire a consumatori e creatori di sfruttare al meglio il mondo digitale.

Rafforzano la posizione delle industrie creative, consentono un maggiore utilizzo del digitale nelle aree centrali della società e facilitano la distribuzione di programmi radiofonici e televisivi in tutta l’Unione europea.

Scaduto il termine

Il termine per il recepimento di tali direttive nella legislazione nazionale era il 7 giugno 2021.

1) Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Poiché gli Stati membri di cui sotto non hanno comunicato le misure nazionali di recepimento o lo hanno fatto solo parzialmente, nella nota di Bruxelles si precisa che la Commissione ha chiesto ad Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia e Slovacchia di comunicare informazioni su come le norme incluse nella direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (direttiva 2019/790/UE) vengono recepite nel diritto nazionale.

2) Direttiva 2019/789/UE sui programmi televisivi e radiofonici online

Manca l’Italia. La Commissione UE ha anche chiesto ad Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia di comunicare informazioni sul modo in cui la direttiva 2019/789/UE sui programmi televisivi e radiofonici online viene recepita nel diritto nazionale.

Poiché gli Stati membri di cui sopra non hanno comunicato le misure nazionali di recepimento o lo hanno fatto solo parzialmente, la Commissione ha deciso oggi di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora.

La situazione in Italia

In Italia la normativa è in dirittura d’arrivo. Approvata la legge di delegazione europea si attendono i decreti attuativi.

Il governo – come riferito da  Mauro Romano di MF-Milano Finanza –  ha scelto per l’attuazione di prendere a modello l’Australia.

Il decreto legislativo di recepimento della normativa comunitaria, che segna i rapporti tra editori da una parte e Big Tech  prevede, tra le altre norme, l’obbligo di concludere un’intesa contrattuale fra service provider ed editori (anche in forma collettiva) per gli usi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico e per stabilire un «equo compenso».

Nel caso di mancata intesa il decreto chiama in causa l’AGCOM che «tenendo conto delle rilevanza, delle storicità e del posizionamento delle parti in causa» dovrà stabilire quale delle offerte è la più equa oppure stabilire un compenso.

Compenso calcolato anche in base ai costi sostenuti per gli investimenti tecnologici, al numero di giornalisti, alle consultazioni online dell’articolo.

Motori di ricerca, aggregatori e social network potranno invece trattare liberamente sia i link sia gli estratti brevi ossia i cosiddetti snippet, identificanti non in base alla lunghezza, ma come «qualsiasi locuzione che non sia dotata di autosufficienza esplicativa», rendendo quindi necessaria la lettura dell’articolo completo

Concessi due mesi per la risposta

Tali Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere alle lettere e adottare le misure necessarie. In assenza di risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere pareri motivati.

(Foto in alto: Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea – Belgium – Brussels, fratta da www.wikipedia.orgdi EmDee licenza CC BY-SA 4.0)