Camera deputati, nuovo provvedimento più risoluto per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

Prevede l’impiego di strumenti di repressione penale e una riforma delle misure coercitive di natura non penale, applicabili dal tribunale, per i minorenni che tengano condotte irregolari o aggressive.

Il 29 gennaio 2020 la Camera dei deputati ha approvato una Proposta di legge (AC 1524-A) recante “Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori”.

La proposta è volta a prevenire e contrastare il bullismo, attraverso misure di natura penale (con la modifica dell’articolo 612-bis c.p.); modifiche alle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale dei minorenni; e misure di valutazione e analisi del fenomeno in ambito scolastico.

Il provvedimento è passato all’esame del Senato (AS 1690).

Il contenuto della nuova proposta di legge

Le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nella XVII legislatura di un prolungato dibattito tra Senato e Camera dei deputati, all’esito del quale è stata approvata la Legge n. 71 del 2017 che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, definito come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Tale legge ha privilegiato gli interventi di carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, rispetto ad interventi di natura penale, incentrandosi, infatti, su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.

La proposta approvata ora da Palazzo Montecitorio, pur ponendosi in continuità con la sopra citata legge n. 71 del 2017 – che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo, e contenendo anch’essa alcune misure di carattere socio-educativo – accosta alle stesse l’impiego di strumenti di repressione penale e una riforma delle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale per i minorenni ai minori che tengano condotte irregolari o aggressive.

Cosa prevede di più stringente

In dettaglio, la proposta apporta modifiche:

– al codice penale, intervenendo sul delitto di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis, per ampliare l’ambito oggettivo dell’illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione, introducendo una nuova aggravante, per fatto commesso da più persone, e prevedendo la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato (art. 1), nonché sull’articolo 731 c.p., che punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico, non limitandola più alla sola istruzione elementare ma estendendone l’applicazione all’istruzione obbligatoria, e sostituendo la contravvenzione attualmente prevista (fino a 30 euro) con un’ammenda da 100 a 1.000 euro (art. 2);

– alla legge n. 71 del 2017, per estenderne il campo d’applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo e per prevedere che il dirigente scolastico, a fronte di episodi di bullismo e cyberbullismo in ambito scolastico, che non costituiscano reato, possa – dopo aver informato i genitori – coinvolgere i servizi sociali e, nei casi più gravi, avvisare le autorità competenti per l’attivazione delle misure rieducative previste dall’art. 25 della legge sui tribunali per i minorenni (art. 3);

– alla legge sull’istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (art. 4), con riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni i quali, oltre a risultare irregolari per condotta o carattere, tengano condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. In questi casi il PM può attivare un percorso di mediazione o chiedere al Tribunale per i minorenni di disporre, sentiti il minore e i genitori, un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili. A conclusione del progetto, il Tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne e i genitori potrà decretare:

– la conclusione del procedimento;

– la continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore;

– l’affidamento del minore ai servizi sociali;

– il collocamento del minore in una comunità, da utilizzare solo come extrema ratio, ovvero quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate.

E’ inoltre prevista la possibilità di estendere, fino al venticinquesimo anno di età, gli interventi – di cui all’art. 1, comma 250, della legge n. 205/2017 – volti a permettere di completare il percorso di crescita di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, tanto a favore dei soggetti già destinatari di tali interventi, quanto di altri soggetti che si trovino nelle medesime condizioni, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale.

La proposta inoltre stabilisce:

– un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, specificando gli impegni della scuola, da un lato, e delle famiglie, dall’altro, per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio (art. 5);

– che il MIUR metta a disposizione delle scuole piattaforme di formazione e monitoraggio per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo e l’erogazione di specifici moduli di formazione per l’educazione all’intelligenza emotiva, al fine di prevenire e ridurre i conflitti in ambito scolastico (art. 6);

– l’istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo, accessibile tramite un numero di telefono pubblico e gratuito, attivo 24 ore su 24, e tramite una APP (come youpol) da installare sui cellulari, dotata di una funzione di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime – o ai loro congiunti – assistenza psicologica e giuridica e di informare prontamente le autorità di polizia (art. 7);

– lo svolgimento di una rilevazione sugli atti di bullismo, effettuata dall’ISTAT con cadenza triennale, al fine di individuare le caratteristiche del fenomeno ed i soggetti più a rischio (art. 8).