Bonus testate online, ancora chiarimenti da parte del DIE

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha continuato ad emanare le risposte  (sotto forma di FAQ) alle domande più frequenti in merito al  credito di imposta per i servizi digitali.

Ecco di seguito le ultime FAQ del Dipartimento aggiornate al 18 novembre 2020:

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA:

Nel caso di una operazione di conferimento di ramo d’azienda con effetti dal 1° gennaio 2020, la richiesta del contributo sui costi 2019 deve essere presentata dalla conferente o dalla conferitaria? Nello specifico, nel corso del 2019 i costi digitali di connettività e hosting sono stati sostenuti dalla conferente. Il 1° gennaio 2020 si è perfezionato il conferimento del ramo periodici nella società conferitaria, iscritta al ROC. La società conferente è stata, invece cancellata dal ROC.
Nell’ambito del conferimento del ramo sono stati ovviamente inclusi tutti i crediti e i debiti dello stesso, tra cui le posizioni aperte dei fornitori di costi ammessi. Tali fatture sono state pagate dalla conferitaria.
Ai fini della presentazione della richiesta del credito d’imposta sui servizi digitali, normativa introdotta dal DL 34/2020, riteniamo che la stessa debba essere presentata dalla società conferitaria che ha i requisiti richiesti dalla normativa (codice ATECO e iscrizione al ROC) ed ha ereditato tutti i diritti soggettivi derivanti dall’operazione di conferimento.

RISPOSTA:

L’attuale società alla quale è stata conferito il ramo d’azienda e a cui sono passati crediti e debiti della società conferente, che ha sostenuto i costi digitali di connettività e hosting, è oggi legittimata a presentare l’istanza per il credito d’imposta, ancorché non fosse la stessa che aveva sostenuti quei costi originariamente e in quanto avente i requisiti previsti dall’art. 190 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto “Rilancio”).
Infatti la ratio della disposizione contenuta nel suddetto decreto è quella di offrire un ristoro parziale, mediante il riconoscimento del credito di imposta, alle spese sostenute per l’acquisizione di servizi digitali in un momento particolarmente difficile di mercato a causa dell’emergenza epidemiologica, sicché quel che conta, sotto questo profilo, è che il costo sostenuto sia riferibile all’attività editoriale e non ad altro. Inoltre alla data di entrata in vigore dell’art. 190 del decreto “Rilancio”, il conferimento si era già perfezionato e, dunque, poteva considerarsi già acquisita in capo alla società conferitaria la legittimazione ad esercitare ogni facoltà ed azione riveniente dal medesimo articolo 190; cosicché, se il patrimonio giuridico ceduto dalla società conferente alla conferitaria comprende crediti e debiti è da ritenere che comprenda anche le relative facoltà ed azioni, ivi compresa, da un lato, la legittimazione a presentare l’istanza per accedere al credito d’imposta in argomento e, dall’altro, l’assunzione dei debiti nei confronti dei fornitori dei servizi per i quali sono stati sostenuti i costi ammessi alla misura agevolativa.

2. SERVIZI AMMISSIBILI

DOMANDA:

Abbiamo un dubbio su una spesa relativa a uno strumento (software/piattaforma) che usa la redazione web del nostro quotidiano online per monitorare l’andamento delle notizie sui social e su altri siti. È una spesa ammissibile che può essere inclusa nella categoria “Manutenzione evolutiva”?
Inoltre, sono ammissibili i costi relativi agli ammortamenti effettuati nell’anno 2019 riferiti a fatture ricevute in anni precedenti e contabilizzate a cespite ma con una quota di ammortamento nel 2019? Abbiamo una serie di costi di ammortamento relativi all’implementazione del sistema editoriale.

RISPOSTA:

I costi per la spesa relativa a uno strumento per monitorare l’andamento delle notizie sui social e su altri siti non sono ammissibili ai fini del credito di imposta per i servizi digitali, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020.
Le procedure d’ammortamento, ove configurabili secondo la vigente normativa civilistica, rendono la spesa effettiva partecipante, per quote, alla determinazione del reddito dei singoli esercizi di durata del piano d’ammortamento. Tale considerazione non appare in contrasto con quanto stabilito dall’art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, norma che ha introdotto il credito d’imposta per i servizi digitali e che riconosce “un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato
digitale, e per information technology di gestione della connettività”, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. I costi rimborsabili, ovviamente, si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all’esercizio 2019.

– Leggi tutte le FAQ aggiornate al 18 novembre 2020.

– Per porre domande ad DIE:

credito.digitale@governo.it

– Per saperne di più: 

Credito di imposta per i servizi digitali (anno 2020): adottato il decreto attuativo