Bonus pubblicità, prosegue l’esame al Senato

Confermato il credito d’imposta sugli incrementi pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 fino31 dicembre 2017. Per informazioni sulle modalità della richiesta del bonus, gli associati possono contattare gli uffici della Segreteria Generale dell’USPI.

Prosegue in V Commissione Bilancio del Senato l’esame dell’AS 2942 (Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) che, all’articolo 4, prevede gli stanziamenti 2017/2018 per gli Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle radioTV locali.
Giovedì 9 u.s., la Commissione ha iniziato a prendere in esame il detto articolo, insieme agli emendamenti presentati. Pubblichiamo il resoconto della seduta, con i relativi documenti:

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017
823ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente TONINI
Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.
La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Si passa dunque alla votazione degli emendamenti, precedentemente accantonati, all’articolo 4.
La Commissione pone ai voti e – con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO – respinge l’emendamento 4.2.
Il RELATORE, sul tema dell’estensione degli incentivi agli investimenti pubblicitari, segnala che sono in corso approfondimenti e propone di far convergere le sottoscrizioni su un unico testo, che potrebbe essere rappresentato dall’emendamento 4.9, già accantonato.
Le senatrici COMAROLI (LN-Aut), VICARI (AP-CpE-NCD) e BELLOT (Misto-Fare!) e i senatori MANDELLI (FI-PdL) e LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritirano quindi le proposte 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10 e sottoscrivono, con il consenso del proponente, l’emendamento 4.9, che permane accantonato.
Permane altresì accantonato, su indicazione del RELATORE, l’emendamento 4.11.
Viene posto ai voti l’emendamento 4.12, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e respinto.
Analogamente è respinta la proposta 4.0.4, cui previamente appone la propria sottoscrizione il senatore URAS (Misto-Misto-CP-S).
La senatrice COMAROLI (LN-Aut), su invito dal RELATORE, ritira l’emendamento 4.0.6, dal momento che i relativi contenuti sono affrontati nel disegno di legge di bilancio.
Il senatore SANTINI (PD), su invito conforme del RELATORE, sottoscrive e ritira l’emendamento 4.0.7.
Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
La seduta termina alle ore 18,30.

DOCUMENTI ALLEGATI

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017.
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
Articolo. 4
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)
1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate — fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.».
2. All’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell’audiovisivo;» e la lettera e) è soppressa.

EMENDAMENTI
4.1 COLUCCI
INAMMISSIBILE
Al comma 1, sostituire il comma, con il seguente:
«Gli operatori compro oro procedono, contestualmente all’esecuzione dell’operazione, all’identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e pertanto in caso di vendite attraverso internet l’identificazione potrà avvenire sulla base di documenti dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente»;
al comma 2, sostituire la parola: «500» con la seguente: «3000».

4.2 SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, l’articolo 57-bis è abrogato».

4.9 SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, COMAROLI, BELLOT, MANDELLI, LANIECE
ACCANTONATO
Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
«Oa) al comma 1, sostituire le parole: ”alle imprese e ai lavoratori autonomi” con le seguenti: ”alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali”».

4.11 BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
ACCANTONATO
Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
«Oa) al comma 1, dopo le parole: ”quotidiana e periodica” aggiungere le seguenti: ”anche on line”».

4.12 COMAROLI
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine:
«3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016».

4.0.4 BIGNAMI, LANIECE, URAS, DI BIAGIO, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA, BELLOT
RESPINTO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis. (Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF)
omissis

4.0.6 COMAROLI
RITIRATO
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«4-bis. (SPORT-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno dello sport)
omissis

4.0.7 TOMASELLI, SANTINI
RITIRATO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 85, 88, 101 e 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».