Querele intimidatorie, presentato un disegno di legge a tutela del giornalista e dell’editore

Primo firmatario il senatore Primo Di Nicola. Possibile risarcimento in caso si rivelino infondate.

Il senatore Primo Di Nicola (M5S) ha depositato, il 2 ottobre scorso, un Disegno di legge (Atto Senato n. 835) dal titolo “Disposizioni in materia di lite temeraria”.

Il DdL non è stato ancora assegnato in Commissione. Ma una anticipazione del contenuto del disegno di legge l’ha riportata il sottosegretario con delega all’editoria, Vito Crimi.
Intervenendo al Convegno “Giornalisti aggrediti, colpevoli impuniti: l’allarme Onu”, organizzato il 22 ottobre scorso nella Sala Koch del Senato, da Ossigeno per l’Informazione Onlus, il sottosegretario ha difatti reso questo annuncio:

Primo Di Nicola (Foto da www.senato.it)

«Il senatore Primo Di Nicola ha già depositato un disegno di legge che per i giornalisti prevede la possibilità di un risarcimento al contrario nel caso di querela a scopo intimidatorio. Se la querela si rivela infondata, si potrà essere condannati a pagare fino a metà di quanto richiesto al giornalista querelato».

«Dal 1 gennaio 2017 ai primi mesi del 2018 – ha ricordato Crimisono 35 i casi di minacce e violenze monitorate dal Viminale contro giornalisti. La maggior parte sono intimidazioni, condotte violente, missive, danneggiamenti o telefonate anonime. Episodi generalmente riconducibili a criminalità organizzata o ambienti di degrado sociale, ma anche con matrice di natura politica. Nel 2016 e 2017 gli atti intimidatori ai danni dei giornalisti nell’esercizio della loro professione sono stati 128. Dal 1 gennaio al 16 febbraio 2018 sono emersi 18 episodi. Tutti questi casi meritano e avranno grande attenzione da parte del governo determinato ad adottare ogni misura di contrasto».

il Sottosegretario ha sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo “sociale” del giornalismo in Italia: «Il governo non può che condannare con fermezza ogni violazione dei diritti umani soprattutto contro chi è chiamato a una funzione sociale così strategica», ha spiegato Crimi.

«Il governo è pronto a fare la sua parte per difendere libertà, pluralismo e indipendenza dei media.” – ha concluso Crimi – La stampa deve essere libera e indipendente, indipendente soprattutto dalla politica».

Guarda il video del Convegno (da Youtube – SenatoItaliano)

**********

DISEGNO DI LEGGE N. 835
Relazione:
L’articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di responsabilità aggravata, prevede che, qualora la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice – su istanza dell’altra parte – la condanni, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che viene liquidato, anche d’ufficio, nella sentenza.
L’articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha aggiunto un comma in cui si prevede che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

(Foto da www.fnsi.it)

L’innovazione, che il disegno di legge apporta, nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, consiste sostanzialmente nel fissare un parametro preciso per il giudice, risultante nella liquidazione di una somma non inferiore alla metà dell’oggetto della domanda risarcitoria, al fine di scoraggiare eventuali domande risarcitorie non solo infondate ma anche palesemente esorbitanti, di natura intimidatoria nei confronti del giornalista.

Articolo 1
1. All’articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l’attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all’articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria».

(Foto in alto: il sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, al Convegno promosso da Ossigeno per l’informazione (Foto da www.ossigeno.info)