INPS, pagamento anticipato del 40% delle integrazioni salariali in deroga

Le prestazioni interessate da questa possibilità sono: CIGO, CIGD e ASO.

Con un Comunicato del 4 agosto pubblicato sul proprio sito internet, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha precisato le novità introdotte dal Decreto Rilancio in tema di trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Il decreto Rilancio, modificando il decreto Cura Italia – si legge nel comunicato –  ha disposto che l’INPS possa anticipare una parte dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le nove settimane.

“Il datore di lavoro – precisa l’INPS –  può chiedere che l’Istituto, verificato il rispetto dei limiti di spesa previsti nel decreto, provveda al pagamento diretto della prestazione nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo”.

Le prestazioni interessate da questa possibilità sono:

Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO);

Cassa Integrazione in Deroga (CIGD);

Assegno Ordinario (ASO) dei Fondi di Solidarietà.

La nuova domanda di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) può essere trasmessa all’INPS dal 18 giugno 2020.

L’Istituto autorizza le domande e dispone l’anticipazione del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà inoltrare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, al fine di non vanificare l’obiettivo che la norma si prefigge, che è quello di garantire una disponibilità economica al lavoratore nel più breve tempo possibile.

Nel manuale “Pagamento anticipato del 40% delle integrazioni salariali” (allegato al comunicato) sono illustrati i termini per invio della domanda, i termini per l’invio modello SR41 al fine di ottenere il saldo della prestazione, le modalità di richiesta e le informazioni da inserire.