INPGI, Circolare n. 4 del 3 marzo 2020

L’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani ha pubblicato sul proprio sito la Circolare che ha ad oggetto la sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi  entro  il 25 febbraio 2020.

Circolare n. 4  del  3/03/2020

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OGGETTO: Sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro il 25 febbraio 2020.

Con atto n. 47, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019, l’INPGI – avvalendosi dell’autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla legge n.140/1997 – ha deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi entro la data di approvazione dell’atto da parte dei Ministeri vigilanti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 2178 del 25 febbraio 2020 ha approvato la suddetta delibera.

Si illustrano, di seguito, i termini e le condizioni di accesso al condono previdenziale:

1. Misure agevolative

Nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze determinatesi entro il 25 febbraio 2020 – anche se non ancora accertate – nei confronti della Gestione previdenziale INPGI, sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente), possono essere sanate con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva – in luogo delle sanzioni civili – pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. Le somme aggiuntive, così determinate, non possono essere superiori al 25 per cento dell’importo dei contributi omessi.

2. Soggetti interessati

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi. La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione. I periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 25/02/2020 (ultimo periodo di paga: gennaio 2020).

La sanatoria trova applicazione anche ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto.

Non è ammessa la presentazione di domande di condono con riserva di ripetizione, così come affermato con sentenza n. 4918/98 della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite e, pertanto:

a) nei casi di controversia amministrativa in atto, l’azienda che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo;

b) nei casi di controversia giudiziale deve, in aggiunta, effettuare la rinuncia agli atti ed all’azione relativa al debito contributivo oggetto di condono. Identica rinuncia effettua l’INPGI, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l’azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell’azienda stessa.

La sanatoria trova, altresì, applicazione nei confronti delle inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 25 febbraio 2020.

3. Presentazione delle domande di condono

Le istanze di condono relative all’intero contenzioso contributivo o a parte di esso, devono essere presentate dalle aziende all’INPGI entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 25 febbraio 2020 e resa pubblica con la pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale www.inpgi.it.

Di conseguenza, saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria pervenute all’INPGI entro e non oltre lunedì 31 agosto 2020 (180 giorni dalla data della presente circolare). A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.

Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateazione, con applicazione di un tasso di interesse dell’1,5 % su base annua, sino a:

12 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia inferiore a 20.000 euro;

24 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia compreso tra 20.001 e 50.000 euro;

36 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia superiore 50.001 euro;

Nella DOMANDA DI CONDONO, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta – per il debito residuo – la decadenza dai benefici del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell’INPGI, delle procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni in misura intera.

La sanatoria potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l’azienda è già stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate. L’importo dovuto per effetto della regolarizzazione potrà essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in un numero di rate mensili da 12 a 36, come sopra indicato, e comunque non superiori a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute all’atto della presentazione della domanda di condono.

Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello F24/accise, indicando il codice tributo CR01.

I moduli per la presentazione della domanda di condono, denominato “COND. 47/2019”, sono reperibili nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto, www.inpgi.it. Gli stessi dovranno essere presentati, debitamente compilati e sottoscritti, entro le suddette date di scadenza.

L’Istituto, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda – a stretto giro di posta – l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.

Il  Direttore Generale

Dott.ssa Maria I. Iorio