Il DL Semplificazioni è legge: approvato definitivamente dalla Camera con 214 sì

Il 10 settembre scorso, l’Aula della Camera ha approvato definitivamente il ddl di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” nel testo licenziato dal Senato, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Via libera definitivo al Dl Semplificazioni. L’Aula della Camera ha approvato il testo AC 2648 con 214 sì, 149 contrari e 4 astenuti. Il provvedimento aveva già ricevuto negli scorsi giorni l’ok di Palazzo Madama ed è quindi legge non avendo subìto alcuna modifica.

Le misure per il settore culturale

L’Articolo 8, comma 5, lett. c-ter), introdotta dal Senato, novella l’articolo 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Tale comma 3 attribuisce al Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. La norma mira ad assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela.

Resta fermo, secondo la novella, quanto previsto dall’art. 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) il quale affida al Ministero per i beni e le attività culturali la determinazione del canone per la concessione in uso, a singoli richiedenti, di beni in consegna al medesimo Ministero.

L’articolo 8, comma 7-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, prevedendo che, quando l’attività è prevista in forma indiretta, cioè attraverso soggetti privati, essa possa essere affidata non solo attraverso lo strumento della concessione, come già previsto, ma anche mediante l’affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata. Per “appalti pubblici di servizi” si intendono contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori o opere. Il decreto interviene poi anche sulle modalità di gestione dei servizi integrati presso gli istituti e i luoghi di cultura. Per “servizi integrati” si intende la gestione integrata dei servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico e di quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria.

L’articolo 10, comma 5, integrato dal Senato, dispone che non è subordinata alle autorizzazioni del Soprintendente o del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, ad eccezione per quelli adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

L’articolo 38 al comma 4 introduce una semplificazione in materia di verifica preventiva di interesse archeologico con riguardo alla realizzazione di interventi di scavo qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi.

L’articolo 38-bis, introdotto dal Senato, prevede – in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 – che per l’organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche si possa procedere con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato. Si fa eccezione nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

L’articolo 55-bis, introdotto dal Senato, dispone che, per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti sportivi – già prevista dall’articolo 62 del decreto-legge n. 50 del 2017 – si può procedere anche in deroga alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, comunque nel rispetto della salvaguardia degli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali, che saranno individuati con provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.