Il “Bonus pubblicità” diventa permanente

USPI: “Soddisfazione per l’impegno mantenuto dal Governo. La messa in sicurezza del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali è stata una delle prime nostre richieste agli Stati Generali dell’Editoria, per aiutare il settore editoriale (e non solo)”.

Il nuovo testo del decreto, insieme alla legge di conversione, devono ora essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Come anticipato alcuni giorni fa, il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (AC. 2019), dopo l’approvazione della Camera dei deputati è passato, in terza lettura, all’esame del Senato con il numero AS. 1374-B.

Ricordiamo che in Aula alla Camera, su proposta della 7ª  commissione, era stato approvato l’emendamento 3.0.100 (testo 2 corretto) che ha reintrodotto il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali nei giornali e nelle TV locali per il 2019 e ha reso la misura strutturale valevole anche per gli anni successivi.

Martedì 6 agosto scorso, l’Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il testo nella formulazione approdata dalla Camera, senza ulteriori modificazioni. Per l’effettiva efficacia giuridica, si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A questa seguiranno le determinazioni specifiche attuative del Dipartimento editoria della Presidenza del consiglio.

Al momento sappiamo che le domande dovranno essere presentate dal 1° al 31 ottobre 2019, per la pubblicità effettuata nel corrente anno.

Nel 2018, sono state oltre 4.800 aziende le aziende e i liberi professionisti coinvolti nella misura.

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AS 1374-B

«Articolo 3-bis

(Modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1 le parole «a decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno»;
  2. b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   “1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) indicati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 5, comma 1, del citato Regolamento, sono presentate dal 1° al 31 ottobre.”.

  1. c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

   “Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90, per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito”».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: “per i beni e le attività culturali” inserire le seguenti: “, di credito di imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico”.

(Seguiranno aggiornamenti)