Contributi diretti alle imprese editrici e regolarità contributiva previdenziale

Su richiesta di alcuni associati, facciamo chiarezza sulla valenza della regolarità dei versamenti all’INPS e INPGI per l’accesso al contributo diretto alla stampa.

A seguito di alcuni articoli apparsi sui giornali e in prossimità dell’erogazione del contributi diretti ex lege 26 ottobre 2016, n. 198 e successivo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, diversi associati hanno formulato richieste di chiarimenti a questa Segreteria generale in merito al differimento del pagamento dei costi previsto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) e la richiesta regolarità contributiva previdenziale.

La regolarità contributiva previdenziale 

il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha precisato che – a decorrere dalla annualità di contributo 2018 – la regolarità contributiva previdenziale non è più requisito di accesso per l’ammissione al contributo diretto, ma costituisce semplice condizione per il pagamento del contributo medesimo.

Nel decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70, infatti, la predetta regolarità non è più enumerata tra i vari requisiti di accesso (in conformità ai criteri di delega recati dalla legge n. 198 del 2016)l’articolo 11 del citato decreto legislativo dispone invece che il pagamento della rata di anticipo (comma 3) e del saldo (comma 6) sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva previdenziale, oltre che alla consueta verifica di non inadempimento presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

«Ciò significa, evidentemente, – ha ribadito il DIE nelle FAQ di riferimento – che in questa diversa configurazione la condizione di regolarità deve essere verificata nella attualità, cioè con riferimento all’atto stesso del pagamento, e non più con riferimento al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la domanda del contributo».

«Naturalmente, – conclude il DIE – non trattandosi più di un requisito di ammissione, puòammettersi il pagamento del contributo in un momento successivo a quello della accertata irregolarità, non appena la posizione dell’impresa risulti regolarizzata».

Differimento del pagamento dei costi (c.d. Decreto Agosto) 

Riguardo alla disposizione contenuta nell’articolo 96, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126), questa deve intendersi riferita alle voci di costo che non abbiano un’incidenza anche sui requisiti di accesso al contributo, essendo in questo caso la verifica non differibile.

In particolare tra i costi pagabili successivamente all’incasso del contributo non possono rientrare i costi relativi al personale, in quanto il mancato pagamento degli stipendi farebbe venir meno il requisito del “regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale….”, richiesto dall’articolo 5, comma 1, lett b), del decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70 in capo alle imprese editrici richiedenti il contributo.

La sede del Dipartimento editoria, via della Mercede 9, Roma – © USPI 2018

Conseguentemente anche i costi relativi al versamento degli oneri previdenziali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 96, comma 4, del decreto-legge n. 104, trattandosi peraltro di materia oggetto di specifiche disposizioni di salvaguardia (vedi, da ultimo, l’art. 97 del medesimo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) che potranno trovare applicazione ai fini della verifica della regolarità previdenziale richiesta per legge al momento del pagamento.

Conclusioni

Pertanto, al termine di questo breve excursus, possiamo dedurre che, al momento della erogazione del contributo, le imprese editrici devono essere in regola con i versamenti presso gli Istituti previdenziali cui sono iscritte.

Invitiamo quindi gli associati interessati a verificare l’eventuale presenza di cartelle esattoriali scadute in modo da evitare ritardi nella erogazione dei contributi spettanti.

(Foto in alto: Cons. Ferruccio Sepe, Capo Dipartimento Editoria – da informazioneeditoria.gov.it)