Cassazione: INPGI come INPS, anche per i giornalisti niente più tetto per il cumulo tra pensione e nuovi redditi da lavoro

La Suprema Corte ha allineato l’INPGI alla disciplina generale dell’INPS.  L’Associazione Stampa Romana: “Gli effetti di questa decisione sono evidenti”.

Anche i giornalisti pensionati di anzianità e prepensionati INPGI 1 potranno cumulare incondizionatamente e senza alcun limite la pensione con i redditi di lavoro allo stesso modo dei loro colleghi titolari di pensioni di vecchiaia. Ne ha dato notizia (critica) l’Associazione Stampa Romana con un articolo sul proprio sito.

Nella sua decisione, la Cassazione ha definitivamente disapplicato l’articolo 15 del Regolamento dell’ente di previdenza, che tuttora prevede che in caso di reddito da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura superiore a 22.524 euro la pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia ex art. 37 della legge sull’editoria n. 416 del 1981 (prepensionamenti) e la pensione di vecchiaia donne con abbattimento vengano ridotte della metà.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte, presieduta da Antonio Manna, con Ordinanza n. 21470 del 6 ottobre 2020,  ha così irrevocabilmente respinto il ricorso dell’INPGI confermando il precedente verdetto emesso sei anni fa dalla Corte d’appello di Roma favorevole al giornalista Paolo Torresani, il quale per 8 anni – dal 1982 al 1990 – é stato responsabile delle relazioni esterne Rai e lamentava un’illegittima decurtazione di ben 230.117 euro oltre accessori, operata dall’INPGI sul suo trattamento pensionistico in godimento in violazione della legge n. 289 del 2002 e della legge n. 133 del 2008.

Gli Ermellini hanno così spiegato la decisione:

“Questa Corte ha già affermato, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro (vedi Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 19573 del 19/07/2019, che ha superato il diverso orientamento di Cassazione n. 8067/16 e n. 12671/16; in precedenza, nel senso di cui appresso anche Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza n. 1098 del 26/01/2012), che agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all’INPS, in quanto l’INPGI gestisce, per espresso disposto dell’articolo 76 della Iegge n. 388/2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’INPS, mentre gli articoli 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della legge n. 289 del 2002, poi seguiti dall’art. 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni con Iegge n. 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell’AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Fortemente critica sulla decisione della Cassazione la Segreteria di Stampa Romana, che ha rilasciato il seguente comunicato:

“Gli effetti di questa decisione sono evidenti. Assisteremo ad un ulteriore avvitamento del mercato del lavoro restringendo ancora di più le opportunità  per nuova occupazione e reimpiego di disoccupati. Le opportunità presenti potrebbero invece spettare ai pensionati con le collaborazioni gestite da Inpgi 2. È un passaggio delicato su cui invitiamo il sottosegretario Martella a valutare con estrema attenzione gli effetti, aprendo un tavolo complessivo sui diritti e il lavoro con le parti sociali e non escludendo un intervento normativo”.

(Foto in alto: Corte di Cassazione, Roma – da wikipedia.org, By Sergio D’Afflitto, licenza CC BY-SA 3.0)