Bonus pubblicità, pubblicato il Provvedimento del Capo Dipartimento per la fruizione del credito d’imposta

Era l’ultimo atto ancora mancante. Riguarda le modalità per la presentazione della comunicazione telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

In data 31 luglio 2018 è stato adottato il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dall’articolo 5, comma 1 del DPCM 16 maggio 2018, n. 90, con il quale è approvato il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per tutte le informazioni sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, clicca qui.

Il modello di comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili per la sola consultazione, anche nella sezione dedicata del sito del Dipartimento.

Le comunicazioni sono presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici che saranno messi a disposizione nell’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le comunicazioni telematiche per l’anno in corso, relative agli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonché quelle relative agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche online, dovranno essere presentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

Utilizzo del modello
Il modello va utilizzato, barrando la relativa casella, per presentare:

– la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”;
-la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Per gli investimenti realizzati nell’anno 2017 il modello va presentato esclusivamente nella modalità di “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella “Comunicazione” o nella “Dichiarazione sostitutiva” è superiore a 150.000 euro, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
– essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non a tentativo di infiltrazione mafiosa;
di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia.

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it. Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni sono pubblicati sugli stessi siti internet delle due Amministrazioni.

Presentazione del modello
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate:
direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui gli interessati possono accedere mediante l’identità SPID, oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

Comunicazione del credito d’imposta fruibile
Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri formerà l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta per gli investimenti relativi all’anno 2018 con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018 è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Eventuali modificazioni
Sul sito internet delle due Amministrazioni saranno pubblicati eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura del credito d’imposta.

Approfondimenti:
Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 31 luglio 2018;
Modello di comunicazione (sola consultazione);
Istruzioni per la compilazione(sola consultazione)..

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Approvazione del modello di comunicazione e delle modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO l’articolo 51-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato istituito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinato ad incentivare gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali;
VISTO il regolamento, adottato in data 16 maggio 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono stati disciplinati, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni recate dal citato articolo 57-bis;
CONSIDERATO che il predetto Regolamento è stato registrato dalla Corte dei conti il 18 luglio 2018 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 170 del 24 luglio 2018;
VISTA la procedura di notifica alla Commissione europea avviata, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 1, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, in ordine alla maggiorazione del credito d’imposta prevista per le microimprese, per le piccole e medie imprese e per le start-up innovative, in pendenza della quale l’applicazione della predetta maggiorazione è temporaneamente sospesa come espressamente riportato nelle premesse del predetto Regolamento;
VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 1, del citato Regolamento stabilisce che per accedere credito di imposta i soggetti interessati presentano un’apposita comunicazione telematica con modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
RITENUTO pertanto necessario definire le modalità di presentazione della comunicazione telematica che gli interessati devono presentare per accedere al credito d’imposta;
CONSIDERATO che le presenti istruzioni disciplinano specificamente la presentazione della comunicazione per accedere al credito d’imposta per gli anni 2017 e 2018;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 16 luglio 2018, con il quale è stato conferito al Cons. Ferruccio Sepe l’incarico di Capo del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria;
DISPONE

ARTICOLO 1
(Approvazione del modello di comunicazione)
1. E’ approvato il modello di comunicazione telematica, con le relative istruzioni e l’annessa informativa sul trattamento dei dati personali, per la fruizione del contributo sotto forma di credito di imposta di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n, 172.
2. II modello è utilizzato dai soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che intendono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal Regolamento emanato con il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 16 maggio 2018 di cui alle premesse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 170 del 24 luglio 2018.

ARTICOLO 2
(Utilizzo del modello)
1. Il modello va utilizzato, barrando la relativa casella, per presentare:
– la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. La comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 1, del Regolamento di cui all’articolo 1, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta;
– la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. La dichiarazione va resa per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’effettiva realizzazione, nell’anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, inviata in precedenza.
2. Per gli investimenti realizzati nell’anno 2017 il modello va presentato esclusivamente nella modalità di “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
3. Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella “Comunicazione” o nella “Dichiarazione sostitutiva” è superiore a 150.000 euro, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
– essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
– di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, apponendo la firma nell’apposito riquadro, e va resa sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

ARTICOLO 3
(Modalità di presentazione del modello)
1. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni sono pubblicati sugli stessi siti internet delle due Amministrazioni.
2. La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, esclusivamente m via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate: – direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
– tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
-tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
3. La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui gli interessati possono accedere mediante l’identità SPID, oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. La prova dell’avvenuta presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici di cui al comma 2.
4. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione presentata, nonché copia dell’attestazione rilasciata dai servizi telematici di cui al comma 2. I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono inoltre tenuti a conservare l’originale della comunicazione sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso.

ARTICOLO 4
(Termini di presentazione)
1. La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al benefìcio per l’anno 2017 e la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’accesso al benefìcio per gli investimenti relativi all’anno 2018 sono presentate, separatamente, dal giorno 22 settembre 2018 al giorno 22 ottobre 2018, utilizzando il modello di cui all’articolo 2.
2. La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al benefìcio per l’anno 2018 è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.

ARTICOLO. 5
(Comunicazione del credito d’imposta fruibile)
1. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta per gli investimenti relativi all’anno 2018 con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
2. L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018 è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
3. Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it saranno pubblicati eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura.

Roma, 31 luglio 2018