Bonus pubblicità: credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali confermato per il 2019 e per gli anni a venire

L’aula del Senato ha reintrodotto il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali nei giornali e nelle TV locali per il 2019 e ha reso la misura permanente anche per gli anni successivi. L’esame passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.

Domande dal 1° al 31 ottobre 2019.

Un emendamento della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) presentato in Aula a Palazzo Madama il 24 luglio scorso, nel corso di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Atto Senato n. 1374), e approvato dall’Assemblea con il parere favorevole della relatrice Russo e del sottosegretario di Stato Santangelo, ha reintrodotto il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali nei giornali e nelle TV locali per il 2019 e ha reso la misura permanente anche per gli anni successivi.

Il provvedimento licenziato dal Senato (che, inizialmente, riguardava solo misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020ed al quale si sono poi aggiunte altre deliberazioni varie)  passa ora all’esame della Camera dei deputati con il numero AC. 2019, ed  è stato assegnato alla 7ª Commissione Cultura, scienza e istruzione.

IL TESTO

EMENDAMENTO 3.0.100 (testo 2 corretto)

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «a decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   “1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) indicati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 5, comma 1, del citato Regolamento, sono presentate dal 1° al 31 ottobre.”.

c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

   “Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90, per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito”».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole:per i beni e le attività culturali” inserire le seguenti: , di credito di imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico”.

IL COMMENTO DEL SOTTOSEGRETARIO CRIMI

Vito Crimi, sottosegretario alla PCM con delega all’editoria, ha affidato a facebook la propria soddisfazione, scrivendo sul proprio profilo:

Un aiuto concreto alle imprese: il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali diventa permanente. A chi dice che siamo “contro il pluralismo” e che vogliamo “silenziare” i giornali, rispondo con i fatti prima che con le parole. L’avevo annunciato nel corso di un’audizione alla Commissione cultura della Camera dei Deputati qualche mese fa, ora è realtà… Fino ad oggi, il contributo al settore editoriale si è basato sul versamento di elargizioni direttamente alle imprese editoriali. Con questa misura, invece, noi sosteniamo tutte le piccole imprese che investono in pubblicità. Il contributo non va nelle casse degli editori, ma crea sviluppo, investimenti, muove risorse. E porta soprattutto un beneficio alle piccole imprese, che in questo modo possono investire in pubblicità, quindi nella promozione dei propri prodotti e servizi, ricevendo un credito di imposta pari al 75% dell’investimento. Contemporaneamente ne beneficia il settore editoriale, che riceverà questi investimenti pubblicitari. Otteniamo dunque un duplice effetto e diamo al contributo statale un valore aggiunto che è quello di creare sviluppo e crescita nelle nostre imprese”.

L’ESAME DELLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUL BONUS PUBBLICITA’

L’articolo 3-bis – introdotto, come detto, durante l’esame al Senato – modifica la disciplina degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. In particolare, riformula, dal 2019, la misura dell’incentivo e individua la copertura dei relativi oneri. A tal fine, modifica l’articolo 57-bis del DL 50/2017 (L. 96/2017).

Il Servizio Studi della Camera, nel suo dossier riguardante il DL 59/2019, ricorda che il citato articolo 57-bis ha previsto l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Tuttavia, pur prevedendo che l’incentivo fiscale fosse riconosciuto a decorrere dall’anno 2018, ha disposto il relativo stanziamento di risorse soltanto per il primo anno. In particolare, la misura dell’incentivo, nel limite massimo di € 62,5 mln per l’anno 2018, è stata definita pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Le modalità e i criteri di attuazione sono stati definiti con DPCM 16 maggio 2018 (pubblicato nella GU n. 170 del 24 luglio 2018). In particolare, per accedere alla agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 marzo di ciascun anno, un’apposita comunicazione telematica le cui modalità sono definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Per l’anno 2018, la comunicazione telematica doveva essere presentata tra il 60° e il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il 30 novembre 2018 sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria era poi stata data notizia di una serie di rilievi formulati dalla Commissione europea su diversi aspetti della misura. Una prima obiezione aveva riguardato l’ipotesi che si configurasse un aiuto di Stato indiretto, con profili di selettività rispetto ai media non presi in considerazione dalla norma. Una seconda obiezione aveva riguardato gli investimenti per l’anno 2017, per i quali la misura avrebbe avuto carattere sostanzialmente retroattivo, perdendo quindi la sua funzione incentivante. Infine, era stato obiettato che i costi della pubblicità – generalmente classificati come costi di funzionamento (e non di investimento) – non avrebbero potuto essere considerati, in quanto tali, quale base di calcolo per una misura di aiuto coerente con i principi della normativa europea in materia. Da ultimo, l’articolo 1, comma 762, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha precisato che le agevolazioni sono concesse entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni dell’UE in materia di aiuti c.d. de minimis.

L’11 aprile 2019 è stato pubblicato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018.

La copertura degli oneri per gli incentivi a decorrere dall’anno 2019

Il testo in esame, conferma il Servizio Studi, prevede la copertura degli oneri per gli incentivi a decorrere dall’anno 2019, al contempo disponendo che, a decorrere dal medesimo anno, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, ma nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, restando ferma la necessità di garantire il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Conseguentemente, la disciplina previgente viene limitata al 2018.

Quanto alle modalità di attuazione, prevede l’applicazione del regolamento adottato con il citato DPCM 90/2018, specificando che, per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta sono presentate dal 1° al 31 ottobre. La precisazione si è resa necessaria in quanto il periodo di presentazione delle domande di accesso alla agevolazione è fissato dal regolamento, come si è visto, nella finestra temporale che va dal 1° al 31 marzo, sul presupposto dell’esistenza della disponibilità delle necessarie risorse entro tale data.

Alla copertura degli oneri per gli anni successivi al 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione, di cui all’art. 1 della L. 198/2016, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Il DPCM deve essere emanato entro il termine di scadenza previsto dall’art. 5, co. 1, del DPCM 90/2018, per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito e, dunque, entro il 31 marzo di ciascun anno.

(Seguiranno aggiornamenti)